Applicazione degli incentivi: ambito soggettivo e oggettivo
Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice. L’elenco è tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.
Per quanto riguarda i soggetti, l’art. 16 del d.lgs. n. 209/2024 ha sostituito i riferimenti contenuti nell’art. 45 del Codice ai “dipendenti” (della stazione appaltante), con la parola “personale” della stazione appaltante. ANAC specifica che i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale “esterno”.
Ratio della norma è infatti stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi:
- l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione;
- il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
Personale dirigenziale
Il Correttivo ha espunto l’ultimo capoverso dell’art. 45, comma 4, contenuto nella precedente versione dello stesso e a tenore del quale «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale», per cui:
- la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo;
- non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo.