Incentivi per funzioni tecniche nelle concessioni: qual è la base di calcolo corretta?

Il MIT (parere n. 4023/2026) chiarisce perché, anche in assenza di stanziamenti, il riferimento non può essere il canone ma il valore della concessione stimato ai sensi dell’art. 179 del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 09/02/2026

Nel momento in cui si affronta il tema degli incentivi alle funzioni tecniche nelle concessioni, il primo equivoco da chiarire riguarda la base economica su cui calcolarli. Il problema emerge soprattutto quando l’ente concedente non sostiene alcun costo diretto e l’operazione si regge esclusivamente sull’equilibrio economico del concessionario.

In questi casi, è legittimo ancorare il calcolo degli incentivi al canone posto a base di gara? Oppure il riferimento deve essere individuato altrove, seguendo la logica del nuovo Codice dei contratti?

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4023 del 5 febbraio 202, è stato chiamato in causa da una stazione appaltante, offrendo un chiarimento che richiama in modo diretto la nozione di valore della concessione delineata dall’art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Concessioni senza stanziamento e incentivi tecnici: il quesito al MIT

Il quesito sottoposto al MIT prende le mosse da una fattispecie ricorrente: una procedura di concessione nella quale l’ente concedente non prevede alcuno stanziamento nel proprio bilancio e il concessionario non percepisce corrispettivi dall’amministrazione.

In questo contesto, l’amministrazione si chiede se sia corretto determinare l’importo degli incentivi per funzioni tecniche inserendolo nel quadro economico dell’intervento e parametrandolo al 2% del canone posto a base di gara, destinato a essere corrisposto dal concessionario all’ente.

Il nodo, dunque, non riguarda l’ammissibilità dell’incentivo in sé, ma la corretta individuazione della base di calcolo, in assenza di un valore economico immediatamente riconducibile a un esborso pubblico.

Il valore della concessione come riferimento necessario: il quadro normativo

La risposta del MIT si fonda su un presupposto normativo preciso, che trova la sua sintesi nell’art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023.

La disposizione chiarisce che il valore della concessione non può essere ricondotto a un singolo elemento del rapporto, come il canone, ma coincide con il fatturato complessivo che il concessionario è destinato a generare per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA.
Si tratta di un valore che deve essere stimato dall’ente concedente prima dell’avvio della procedura, utilizzando un metodo oggettivo e dichiarato nei documenti di gara.

Il Codice, quindi, impone una lettura sistemica della concessione: il valore economico dell’operazione esiste e deve essere determinato anche quando non vi sono flussi finanziari diretti a carico dell’amministrazione.

I principi richiamati dal MIT sul calcolo degli incentivi

Nel fornire la risposta, il MIT ha richiamato una deliberazione della Corte dei conti (21 settembre 2023, n. 187), resa in relazione a una fattispecie sovrapponibile.

Il principio ribadito è lineare: l’assenza di un corrispettivo pubblico non elimina l’obbligo di stimare il valore della concessione. Anche in questi casi, il riferimento resta il fatturato complessivo che il concessionario potrà generare nel corso del rapporto concessorio, secondo i criteri dell’art. 179.

La stima del valore non è, quindi, un adempimento formale, ma un passaggio strutturale del procedimento, che deve essere completato prima dell’avvio della gara e che condiziona correttamente anche gli istituti collegati, inclusi gli incentivi per funzioni tecniche.

Canone di concessione e incentivi: perché il MIT esclude l’automatismo

Il passaggio più delicato del parere riguarda il rapporto tra canone e base di calcolo degli incentivi.

Il MIT chiarisce che il canone posto a base di gara non può essere utilizzato in modo automatico come parametro di riferimento. Il canone è solo uno degli elementi del rapporto concessorio e, di per sé, non restituisce la dimensione economica complessiva dell’operazione.

Il valore della concessione, invece, è una grandezza più ampia, che riflette l’intero equilibrio economico-finanziario del contratto. È su questo valore stimato che la stazione appaltante deve individuare l’importo da destinare agli incentivi, applicando la propria disciplina regolamentare.

Anche in assenza di uno stanziamento nel quadro economico, dunque, il Codice impone una ricostruzione preventiva e motivata del valore della concessione, senza scorciatoie basate sul solo canone.

Conclusioni operative

In definitiva, il parere del MIT conduce a una lettura coerente e rigorosa della disciplina.

Il valore della concessione deve essere sempre stimato, anche quando l’ente concedente non sostiene costi diretti. Il canone di concessione non può costituire, da solo, la base di calcolo degli incentivi per funzioni tecniche. Spetta alla stazione appaltante determinare il valore complessivo della concessione ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 e, su tale base, calcolare l’importo dell’incentivo secondo la propria disciplina interna.

Un chiarimento che non introduce novità, ma rafforza l’impostazione sistemica del Codice e richiama le amministrazioni a una valutazione economica preventiva, consapevole e documentata delle concessioni, anche quando il rapporto non comporta flussi finanziari diretti verso il bilancio pubblico.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.