Incentivi per funzioni tecniche: deroghe per i dirigenti

Si conferma anche con il nuovo Codice dei Contratti la possibilità di attribuzione degli incentivi in favore di personale dirigente nel caso di alcune procedure. Vediamo di quali si tratta

di Redazione tecnica - 12/03/2024

Secondo quanto previsto dall’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), è vietata l’attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente, mentre viene contemporaneamente elevato il massimale di retribuzione individuale del beneficio dal 50% al 100% della retribuzione annua del dipendente, con l’estensione degli incentivi a tutte le tipologie d’appalto, affidamenti diretti compresi.

Incentivi funzioni tecniche: ok per il personale dirigente in caso di procedure PNRR

C’è pero un’eccezione alla regola, legata alle procedure PNRR/PNC e stabilita quando era in vigore il d.Lgs. n. 50/2016, per trovare ancora posto in vigenza del d.Lgs. n. 36/2023.

A confermarlo è il Parere del MIT del 26 febbraio 2024, n. 1922, in risposta a una stazione appaltante che ha evidenziato la “discutibile” scelta del legislatore di vietare l’attribuzione degli incentivi al personale dirigente. Spiega la SA che con questo divieto non si terrebbe conto di due fattori:

  • la netta distinzione, in termini di trattamento economico, tra dirigenti di prima fascia c.d. “apicali” e quelli di seconda, questi ultimi non destinatari del beneficio al pari dei primi;
  • il fatto che i dirigenti di seconda fascia, pur risultando firmatari del progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudo per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, si trovano a percepire un trattamento economico complessivo annuale spesso minore, rispetto ai propri collaboratori addetti alla preparazione in bozza delle pratiche (in taluni casi senza nemmeno l'apposizione di alcuna firma).

Nuovo Codice dei Contratti: confermata la deroga sugli incentivi per funzioni tecniche

L’unica deroga ammessa parrebbe riguardare, evidenzia la SA, limitatamente al periodo 2023 – 2026, gli appalti derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e adempimenti ad essi connessi, in ragione del combinato disposto dall’art. 8, comma 5 del D.L. 13/2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”) e dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Il dubbio riguarda la validità della deroga, considerato che queste disposizioni fanno riferimento al d.Lgs. 50/2016 per cui non è chiaro se, possono essere applicate all’entrata in vigore del d.Lgs. 36/2023.

Spiega il MIT che l’art. 8, comma. 5, D.L. n. 13/2023, convertito dalla legge n. 41/2023, prevede che “per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75”.

inolte, l’art. 225, co. 8, D.lgs. 36/2023 stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC (...)”.

Il rinvio al vecchio Codice dei Contratti

A queste norme si aggiunge anche il nuovo comma 3 dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021, aggiunto dall’art. 24-ter del D.L. n. 69/2023, (convertito con legge n. 103/2023),  riferibile agli appalti finanziati con i fondi PNRR/PNC, il quale opera espresso rinvio all’art. 226, comma 5 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Pertanto, sulla base del combinato delle disposizioni, ogni rinvio contenuto nel D.L. n. 77/2021 al d.lgs. 50/2016 per gli appalti PNRR-PNC, va inteso come riferito alle corrispondenti previsioni del d.lgs. 36/2023, per cui fino al 2026 ai dirigenti si applicherà la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche contenuta all’art. 45 del nuovo Codice.

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