Un infortunio che mette alla prova il ruolo del CSE
Come un controllo mancato ha generato una richiesta di risarcimento a un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e perché la polizza base non l’ha salvato
“Giuseppe, sono nei guai. Un operaio si è fatto male nel mio cantiere. Non doveva essere lì. Non era formato. La richiesta di risarcimento è sicuramente importante”. La telefonata arriva una sera di maggio. Roberto è ingegnere e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Dal tono capisco che non si tratta di un “incidente minore”: è un evento con ricadute civili, penali e previdenziali significative, che si giocheranno sulla tenuta della documentazione e sul tipo di polizza RC professionale sottoscritta, non su quella “presunta”.
La dinamica: pochi minuti che cambiano tutto
- Luogo: palazzina anni ’70, ponteggi per rifacimento facciate.
- 11:45: un uomo sale al terzo piano del ponteggio. Non è nell’elenco lavoratori, non ha corso ponteggi, né idoneità sanitaria. È il cognato del capocantiere, “dà una mano per oggi”.
- 11:48: perde l’equilibrio e cade da circa otto metri.
- 12:05 il CSE viene avvisato e si precipita in cantiere.
- Conseguenze: fratture multiple, 6 mesi di inabilità, invalidità stimata al 35%.
Una frase riassume tutto: «Non doveva essere lì».
Perché risponde (anche) il CSE
L’obiezione umana è immediata: “non l’ho fatto salire io”. Ma sul piano giuridico prevale la logica di presidio imposta dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 (TUSL), che attribuisce al CSE obblighi di:
- verifica dell’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi;
- sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e immediato;
- segnalazione formale delle inosservanze al committente.
La responsabilità del CSE è concorrente, non sostitutiva di quella del datore di lavoro (Cass. Pen. Sez. IV n. 22249/2021). Non basta redigere fascicoli e verbali: occorre controllo effettivo, tracciabilità delle azioni e monitoraggio degli accessi.
I riferimenti normativi
Quando la catena di controllo si interrompe, possono emergere diverse responsabilità:
- Art. 2043 c.c. – Danno ingiusto per fatto colposo o doloso.
- Artt. 2050–2051 c.c. – Responsabilità per attività pericolose e custodia.
- D.P.R. 1124/1965, artt. 10–11 – Azione di regresso INAIL verso i responsabili civili.
- Art. 1900 c.c. – Esclusione della copertura per danni causati con colpa grave, salvo patto espresso.
L’omesso controllo su accessi e formazione minima rientra tra le fattispecie spesso valutate come colpa grave, con rischio di scopertura assicurativa totale.
La polizza standard che non salva
Roberto aveva una RC professionale base:
- Massimale: 500.000 €
- Premio: circa 280 €
- Nessuna estensione D.Lgs. 81/2008
- Operai non qualificati come “terzi”
- Nessuna pattuizione di colpa grave
Risultato: il sinistro è fuori copertura. L’assicuratore può legittimamente opporre l’art. 1900 c.c., rendendo inefficace la polizza proprio sull’evento più grave.
Come deve essere una RC coerente per CSE
Per evitare questo scenario, la polizza RC del CSE deve contenere clausole specifiche:
- Riferimento esplicito a CSP/CSE e D.Lgs. 81/2008
- Inclusione dei lavoratori in cantiere come “terzi” o tramite estensioni dedicate
- Pattuizione esplicita della colpa grave
- Massimale minimo: 1.000.000 € (2.000.000 € nei cantieri pubblici o complessi)
- Retroattività: almeno 5 anni (ideale illimitata, se continuativa)
- Postuma: minimo 10 anni
- Reintegro del massimale dopo ogni sinistro
- Regime claims-made (Reg. IVASS 41/2018 art. 23): rileva la data della richiesta, non del fatto.
Esempio di configurazione equilibrata:
| Voce | Parametro consigliato |
| Forma | RC Professionale All Risk |
| Profilo | Ingegnere – CSE |
| Massimale | euro 1.000.000 |
| Franchigia | € 1.500 |
| Colpa grave | inclusa |
| Retroattività | 5 anni |
| Premio indicativo | ~ € 430/anno |
Una buona polizza non compra immunità, ma difendibilità: la differenza tra pagare una franchigia o difendersi con il proprio patrimonio.
La prova documentale decide tutto
In sede di accertamento giudiziale, conta ciò che è documentato:
- Verbali di coordinamento e registri accessi
- PSC aggiornato e coerente con POS e impresa
- Verifica idoneità tecnico‑professionale (art. 90 D.Lgs. 81/2008)
- Ordini di sospensione e segnalazioni al committente con data certa
Messaggi informali (mail, WhatsApp) possono integrare, ma non sostituire la formalità prevista dal Testo Unico.
Riferimenti normativi essenziali
- D.Lgs. 81/2008: artt. 90–92 (committente, CSP, CSE)
- Codice Civile: artt. 2043, 2050–2051, 1900
- D.P.R. 1124/1965: artt. 10–11 (azione di regresso INAIL)
- Reg. IVASS 41/2018, art. 23 (claims-made)
Il caso di Roberto insegna che non basta avere una RC, serve una RC coerente con il rischio reale del ruolo. Ogni CSE gestisce attività ad alto impatto di responsabilità e deve essere protetto con una copertura strutturata, verificata e aggiornata.
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