Installazione impianto fotovoltaico: senza vincoli, l'Amministrazione non può opporsi

Se un'area non è sottoposta a vincolo, non si può limitare la libera iniziativa economica dei privati senza un provvedimento motivato

di Redazione tecnica - 04/04/2022

Il Ministero per i Beni Culturali non può opporsi al rilascio di un’autorizzazione paesaggistica richiesta per l’installazione di un impianto fotovoltaico se non sono presenti reali motivi ostativi e se le altre amministrazioni hanno già dato il loro benestare.

Installazione impianto fotovoltaico: il Consiglio di Stato dice no al MIBACT

Lo spiega il Consiglio di Stato, sez. IV, con le sentenze n. 2242/2022 e n. 2243/2022, inerenti i ricorsi presentati dal Consiglio dei Ministri e dal MIBACT, che si erano opposti al rilascio dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in aree a destinazione agricola.

Il TAR aveva già precisato che gli atti di opposizione del Ministero fossero tardivi rispetto al termine perentorio di dieci giorni stabilito dall’art. 14-quinquies l. n. 241 del 1990, a seguito della conferenza di servizi durante la quale avrebbe espresso i porpri pareri negativi, stigmatizzati per altro dalle altre Amministrazioni coinvolte perché “contraddittori, erronei, privi di motivazione e delle specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.

Il diniego immotivato è opposizione a libera iniziativa economica

Palazzo Spada ha preliminarmente fatto presente che la questione riguarda l’eventuale legittimità dell’esercizio del potere del MIBACT – e, a valle, del Consiglio dei Ministri nel conseguente esercizio di un potere di alta amministrazione – di opporsi ad iniziative private e di libera iniziativa economica che, come in questo caso non insistono direttamente su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo o sul quale non pendono eventuali procedimenti finalizzati all’apposizione di un vincolo del genere.

Secondo il Consiglio, il MIBACT, quale “Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali” può legittimamente svolgere l’opposizione avanti il Consiglio dei Ministri solo quando decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione, con contestuale riduzione delle facoltà di iniziativa privata.

In questo caso invece non solo le opere non erano in aree non vincolate, ma per di più il PTPR di riferimento non aveva di per sé, valore di autonoma apposizione di vincolo, ma solo di mero e generale indirizzo pianificatorio, senza escludere la presenza eventuale di impianti fotovoltaici.

Provvedimenti vanno motivati

Infine, il MIBACT non ha indicato, come avrebbe dovuto invece fare in ossequio al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, alternative meno impattanti sull’interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici, esattamente alla stregua delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento che hanno preso una motivata e circostanziata posizione favorevole all’intervento, anche in punto di tutela paesaggistica ed ambientale.

L’appello è stato quindi respinto, confermando l’illegittimità del diniego al rilascio di autorizzazione.

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