Installazione tettoia: ci vuole il permesso di costruire

La nuova sentenza del CGARS: se la tettoia è struttura stabile e autonoma è soggetta alla richiesta di titolo abilitativo ex art. 10 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 06/12/2023

La tettoia che si caratterizza per la stabilità della struttura e l'autonoma utilizzazione rispetto ad edifici a cui è asservita, costituisce una nuova costruzione e non può essere considerata come opera pertinenziale.

Realizzazione tettoia: ci vuole il permesso di costruire

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), con la sentenza del 15 novembre 2023, n. 805 è tornato a parlare della qualificazione delle tettoie come opere soggette a permesso di costruire, non rientranti nella categoria delle opere pertinenziali o in edilizia libera, alla stregua delle pergotende.

Ed è proprio riconoscendo la necessità del rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia che i giudici di appello hanno confermato la legittimità dell’ordine di demolizione di una tettoia di oltre 22 mq, fissata al terreno, pavimentato e recintato, mediante piastre bullonate.

Il Comune, aveva accertato la realizzazione dell’opera in assenza di permesso di costruire e ne aveva disposto la demolizione, adottata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985 (c.d. "Primo Condono Edilizio"), e degli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Secondo l’appellante l’opera avrebbe rappresentato una mera pertinenza, soggetta al più alla presentazione di SCIA o CILA; inoltre si sarebbepotuto  applicare l’art. 20 della l.r. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, il quale:

  • prevede che “In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie …” (comma 1);
  • assoggetta allo stesso regime la chiusura di verande o balconi con strutture precarie (comma 3);
  • assimila alle verande “le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altro ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempre ricadenti su aree private” (comma 4).

Qualificazione tettoia: pertinenza o nuova costruzione?

Sulla questione, il CGARS ha specificato che, per costante giurisprudenza, rientrano nella categoria di pertinenze urbanistiche le opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, quali a esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, e non anche le opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotano per avere una propria autonomia rispetto all’opera principale e per non essere coessenziali alla stessa, cioè tali da non rendere possibile una diversa utilizzazione economica

Per quanto riguarda le tettorie esse richiedono il rilascio del permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive, siano idonee ad alterare la sagoma dell’edificio, mentre si sottraggono a detto regime ove la loro conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono.

Nel caso in esame, è stato escluso il carattere di pertinenzialità dell’opera derivante dalla pertinenzialità del terreno su cui essa è stata costruita, non essendovi nell’ordinamento urbanistico-edilizio una norma che consenta un’assimilazione del genere.

Si tratta invece di un’opera di dimensioni rilevanti, che non può essere ritenuto come pertinenziale considerando:

  • le caratteristiche strutturali che la contraddistinguono (pilastri in legno, travi, tavolato e tegole),
  • il carattere di stabilità (derivante dall’ancoraggio con piastre bullonate su un terreno pavimentato);
  • il posizionamento rispetto al fabbricato principale (che ne consente l’autonoma utilizzazione).

Si tratta piuttosto di un’innovazione urbanistica che determina, sia dal punto di vista morfologico che funzionale, una variazione planivolumetrica e architettonica dell’assetto edilizio preesistente, che rendeva necessario per la sua edificazione il preventivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a) del d.P.R. 380/2001.

No a nuovi illeciti su abusi edilizi già esistenti

Non soccorre in contrario avviso l’art. 20 della l.r. Sicilia 4/2003: se si riconosce la libera realizzabilità della chiusura di terrazze, verande e balconi per una superficie non superiore a mq. 50, assimilando a questi le “tettoie”, le “pensiline”, e i “gazebo”, essa va fatta con strutture precarie su una “terrazza urbanisticamente regolare”.

Si tratta di condizioni non ravvisabili nella fattispecie, non trattandosi di una struttura precaria, realizzata per altro in un’area pertinenziale a un fabbricato anch’esso abusivo e in pendenza di sanatoria ex legge n. 326/2003. Il CGARS ha quindi concluso ricordando il principio per cui la presentazione della istanza di condono non autorizza l’interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare, i manufatti che ne formano oggetto, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi.

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