Istanza rettifica dati catastali: nuovo servizio digitale del Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate un nuovo tassello verso la digitalizzazione dei servizi catastali relativo alla predisposizione e presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali

di Redazione tecnica - 03/04/2025

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Nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali. Con il provvedimento prot. n. 161919/2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato l’attuazione dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, comunicando la prossima attivazione del servizio online denominato “Istanza rettifica dati catastali”. Si tratta di un passaggio importante nel processo di digitalizzazione degli adempimenti catastali, che si inserisce nel quadro più ampio della riforma fiscale e della semplificazione amministrativa promossa dalla Legge n. 111/2023.

Come funziona il nuovo servizio digitale

Il nuovo servizio, che sarà presto disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, punta a rendere più agevole, tracciabile e sicura la presentazione delle istanze di rettifica, finora gestite attraverso il vecchio servizio “Contact Center” o modalità tradizionali cartacee. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento.

Il servizio sarà operativo dalla data che verrà comunicata sul sito dell’Agenzia e sarà accessibile tramite SPID, CIE, CNS o credenziali rilasciate dall’Agenzia. Potranno utilizzarlo:

  • i titolari di diritti reali sugli immobili;
  • soggetti delegati dall’interessato (con delega firmata digitalmente o autografa e documento d’identità allegato);
  • rappresentanti legali o persone di fiducia preventivamente abilitati secondo il provvedimento prot. n. 332731/2023.

L’istanza, compilabile direttamente online, dovrà essere corredata dalla documentazione prevista, in formato idoneo alla conservazione digitale secondo le regole tecniche del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Ogni file sarà verificato dall’Ufficio Provinciale-Territorio competente in base al Comune interessato.

Resta comunque valida la possibilità di presentare l’istanza con le modalità tradizionali (cartaceo, PEC, posta elettronica).

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