Legge delega Codice dei contratti: Qualificazione delle stazioni appaltanti - 3

Lettera c) del comma 2: Ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti

di Paolo Oreto - 06/07/2022

La lettera c) del comma 2 legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” inizia l’esposizione così come di seguito riportato “ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell’accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti”; si tratta in pratica di un’esposizone del tutto simile a quella contenuta nella letera bb) dell’articolo 1 del comma 2 della legge delega alla base del vigente Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 che così recitava “razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi”.

Ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti

Con la citata lettera c) si vuole intervenire con una ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. A tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche. Si dovranno individuare le modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti, mentre per quanto riguarda il potenziamento della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti si stabilisce che siano previsti specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano al servizio degli enti locali.

L’articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016

Qualificazione delle stazioni appaltanti, all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 era già pevista l’istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (AUSA). La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco AUSA, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, nonché i soggetti aggregatori regionali.

L’affidamento dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, prevede l’applicazione di procedure comuni per le amministrazioni aggiudicatrici che operano nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”, relativi quest’ultimi, a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati nella parte II del Codice (artt. 114-141).

La qualificazione delle Stazioni appaltanti

Ma, in verità, quello relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti è stato un problema irrisolto dall’attuale Codice dei contratti e per ultimo ricordiamo che l’ANAC ha presentato alla Cabina di Regia sui contratti pubblici di Palazzo Chigi la Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del protocollo dl 17 dicembre 2021 sottoscritto tra Anac e Presidenza del Consiglio dei Ministri (leggi articolo) e che in tale relazione trimestrale è possibile più ombre che luci sullo stato di attuazione di un provvedimento che in linea di principio è corretto ma che trova difficoltà ad essere applicato.

Le linee guida per la qualificazione Stazioni Appaltanti

Cogliamo l’occasione, anche, per ricordare che con la delibera n. 141 del 30 marzo 2022, l’ANAC ha predisposto le Linee Guida con una prima attuazione degli artt. 4 e 6 del Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANAC del 17 dicembre 2021, inerente “l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” (e ulteriori profili di collaborazione), di cui all’articolo 38 del d. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Il sistema di riqualificazione varrà per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza.

Come spiega ANAC, le Linee Guida perseguono i seguenti obiettivi:

  • riduzione delle stazioni appaltanti (attualmente 39mila, per oltre 100mila centri di spesa);
  • rafforzamento e qualificazione delle Stazioni Appaltanti;
  • applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione per accorpare la domanda;
  • istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

In atto mentre proseguono i lavori del protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ANAC non è dato sapere che fine farà il lavoro già svolto.

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