Mancata demolizione: il TAR sulla sanzione pecuniaria

Il presupposto per l’irrogazione della sanzione non è la realizzazione dell’abuso, bensì l’inerzia del soggetto obbligato rispetto all’ordine impartito nel termine assegnato

di Redazione tecnica - 21/03/2025

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Nessun obbligo di verifica sulla possibilità di demolizione parziale

Un altro punto centrale della decisione riguarda la presunta necessità di una verifica preventiva da parte del Comune sull’eseguibilità della demolizione. I ricorrenti avevano sostenuto che l’ordine di demolizione non poteva essere eseguito senza pregiudicare le parti regolari dell’edificio, e che il Comune avrebbe dovuto eseguire una valutazione tecnica prima di applicare la sanzione.

Il TAR ha escluso che vi fosse un obbligo in tal senso, precisando che “L’ipotetico nocumento che dall’esecuzione della demolizione deriverebbe alle parti assentite dell’immobile e la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, va valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento e non nella fase di irrogazione della sanzione”.

In altre parole, l’eventuale pericolo per la stabilità dell’immobile può essere dedotto solo successivamente, in sede di esecuzione dell’intervento, e non può costituire una ragione per evitare la sanzione pecuniaria.

Esclusa la fiscalizzazione dell’abuso

Infine, i ricorrenti avevano invocato la possibilità di applicare la c.d. fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’art. 34 dello stesso Testo Unico Edilizia, che consente di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria nei casi di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio.

Il TAR ha escluso questa possibilità, sottolineando che la fiscalizzazione dell’abuso è ammessa solo per opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire e non per interventi eseguiti in totale assenza di titolo abilitativo, come avvenuto nel caso di specie.

Non solo: gli abusi realizzati in zone soggette a vincolo di inedificabilità assoluta non sono in alcun modo sanabili, rendendo inapplicabile l’alternativa della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

In conclusione, il ricorso è stato respinto: il TAR ha confermato la legittimità della sanzione pecuniaria, ribadendo che l’adempimento agli ordini della pubblica amministrazione non è rimesso alla discrezionalità del privato, ma costituisce un obbligo inderogabile la cui violazione determina conseguenze sanzionatorie.

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