La nuova ristrutturazione edilizia nel Decreto Bollette

Con il via libera alla legge di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 arriva una modifica all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 24/04/2022

Con il via libera definitivo del Senato all'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette), arriva la modifica che non ti aspetti al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e alla definizione di ristrutturazione edilizia.

La ristrutturazione edilizia

L'attuale versione della definizione di ristrutturazione edilizia, contenuta all'interno dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia ha, infatti, creato non poche problematiche agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree con uno qualsiasi dei vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'ultimo periodo della lettera d), infatti, prevede(va):

«Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».

Problemi che riguardano praticamente tutti i territori in cui c'è anche solo uno dei vincoli di cui al Codice dei beni culturali. In questi territori, infatti, qualsiasi modifica in fase di ricostruzione faceva fuoriuscire l'intervento dalla definizione di ristrutturazione edilizia con la conseguenza di non poter accedere ai bonus edilizi come superbonus, ecobonus e sismabonus.

La modifica nel decreto Bollette

L'art. 28, comma 5 aggiunto al disegno di legge di conversione del Decreto Bollette interviene su due articoli del Testo Unico Edilizia:

  • l'art. 3 sulla definizione degli interventi edilizi;
  • l'art. 10 relativo agli interventi subordinati a permesso di costruire.

Entrando nel dettaglio, viene aggiunta nell'ultimo periodo della lettera d), comma 1, art. 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 un'eccezione alla regola che non vuole modifiche in fase di ricostruzione di immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Vanno esclusi da questa regola gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali. Resta ferma la regola per tutti gli altri vincoli stabiliti dal D.Lgs. n. 42/2004.

Nella stessa direzione è anche la modifica all'art. 10, comma 1, lettera c) del testo unico edilizia, in cui è previsto l'utilizzo del permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In questa lettera sono aggiunte alla fine le parole « , e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria».

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