Codice dei contratti 2023: 35 allegati da modificare entro il 28 settembre

Nei prossimi mesi gran lavoro per il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sui 34 decreti di sua competenza

di Paolo Oreto - 17/04/2023

Il nuovo Codice dei contratti 2023 di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 entrato in vigore l’1 aprile 2023 ed avente efficacia dall’1 luglio 2023, contiene una disposizione transitoria occulta rilevabile negli articoli del Codice stesso che fanno riferimento a 35 dei 38 allegati.

Il significato di “In sede di prima applicazione”

La spiegazione è molto semplice e basta leggere un singolo Articolo che fa riferimento ad un allegato per comprendere di cosa si stia parlando. Riferiamoci ad esempio all’articolo 15 rubricato “Responsabile unico del progetto (RUP)” del nuovo Codice dei contratti in cui al secondo periodo del comma 5 si legge “In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice” con la precisazione che analogo periodo è riportato in altri 34 articoli che fanno riferimento ad altrettanti allegati al codice.

La prima domanda che è possibile porsi è cosa significa “In sede di prima applicazione” e la risposta potrebbe ritrovarsi nel comma 14 dell’Art. 225 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 in cui è precisato che “Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, siano emanati regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a quello dell’allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari

La risposta contenuta, dunque, nel citato articolo 225 è che per quegli allegati per i quali dovessero adottati entro 90 giorni dalla data in cui il Codice ha acquistato efficacia e, dunque, sino al 28 settembre 2023, regolamenti governativi o regolamenti ministeriali sostitutivi con contenuto identico non è necessario il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari; pareri che diventerebbero obbligatori nel caso in cui il contenuto sia diverso.

Cosa succede se non vengono emanati regolamenti sostitutivi

Nel caso in cui non vengano emanati nuovi regolamenti che vadano a sostituire gli allegati si verifica, ovviamente, che restano in vigore gli allegati nella loro versione attuale; sino a quando? A mio avviso il periodo transitorio esercitabile terminerà il 28 settembre 2023 e, pertanto, da quella data in poi, sino a quando non venga effettuata una modifica con un atto che non potrebbe essere altro che un decreto legislativo, per il quale dovrebbero essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato delle competenti commissioni parlamentari, gli allegati non potrebbero essere più modificato con un decreto.

Gran lavoro per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Da notare il gran lavoro cui dovrà sobbarcarsi in questi prossimi mesi e sino al 28 settembre il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti interessato su 34 decreti su 35 e nel dettaglio in 26 come titolare di decreto da predisporre ed in 8 come soggetto da essere sentito o che deve predisporre il decreto per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Allegati modificati con decreti, con decreto Legislativo, con legge

Ovviamente per tutti quegli allegati per i quali non interverranno decreti Presidenziali o Ministeriali entro il 28 settembre 2023, così come disposto all’articolo 225 del nuovo Codice dei contratti,  terminerà il periodo transitorio e si potrà intervenire soltanto con un decreto legislativo di modifica entro la data prevista dalla legge delega e, quindi, entro l’1 aprile 2025 (due anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023) e successivamente a tale data con legge ordinaria.

Tutti quegli atti nei quali si interverrà con decreti entro il 28 settembre 2023, che potrebbero anche non modificare gli allegati saranno trasformati in decreti che potrebbero, a loro volta, essere sostituiti e/o modificati da ulteriori nuovi decreti.

In definitiva ci si potrebbe trovare con gli attuali stessi allegati che dopo essere stati approvati all’interno di un decreto legislativo che ha forza di legge diventerebbero allegati predisposti da un decreto Presidenziale o Ministeriale e con lo stesso sistema potrebbero essere modificati.

I 35 allegati che potrebbero essere trasformati o modificati

Gli allegati che si trovano in questa condizione e che, per diventare atti regolamentari dovrebbero diventare decreti emanati entro il 28 settembre 2023 sono seguenti 35 con segnato accanto il Ministero che lo dovrebbe proporre:

  • All. I.2 - Attività del RUP (Art.15 co.5) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. I.3 - Termini delle procedure di appalto (Art.17 co. 3) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro per la pubblica amministrazione
  • All. I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18 co.10) - Ministro dell’economia e delle finanze
  • All. I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo. (Art. 37 co.7) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze
  • All. I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio. (Art. 40 co.2) - Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura
  • All. I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo. (Art. 41 co.2) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • All. I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Art. 41 co.4) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • All. I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Art. 43 co.5) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Art. 45 co.1) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • All. I.11 - Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Art. 47 co.4) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • All. I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione (Art.41 co.15) - Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. I.14 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Art. 41 co.13) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
  • All. II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Art. 50 co.3) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’ANAC
  • All. II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte (Art. 54 co.3) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’ANAC
  • All. II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Art. 61 co.5) - Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorità delegate per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
  • All. II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Art. 62 co.3) - Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata
  • All. II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature (Art. 70 co.3 lett. a4) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. II.6 - Informazioni in avvisi e bandi (Art. 71 co.5) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione (Art. 84 co.1) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita (Art. 105 co.1) - Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati (Art. 89 co.2) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (Art. 100 co.3) - Ministro per gli affari europei
  • All. II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori (Art. 100 co.4) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia (Art. 106 co.8) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei,
  • All. II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Art. 114 co.5) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • All. II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche (Art. 116 co.11) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • All. II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione (Art. 120 co.14) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei
  • All. II.17 - Servizi sostitutivi di mensa (Art. 131 co.6) - Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (Art. 133 co.1) - Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo (Art. 135 co.3) - Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy
  • All. II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza (Art. 136 co.4) - Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182 (Art. 182 co.2) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • All. V.1 - Compensi degli arbitri (Art. 213 co.15) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale
  • All. V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Art. 215 co.1) - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • All. V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia (Art. 221 co.1) - Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e la Conferenza unificata
© Riproduzione riservata