Il nuovo Decreto Energia è legge: tutte le novità in materia di rinnovabili e semplificazioni edilizie

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 11/2024, che introduce nuove semplificazioni per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e proroga nuovamente i titoli edilizi

di Redazione tecnica - 09/02/2024

Un fondo per stimolare la costruzione di impianti rinnovabili in aree idonee, incentivi destinati alla decarbonizzazione di imprese energivore, la proroga dei termini di titoli abilitativi come SCIA e permessi di costruire. Sono tante le novità apportate dalla legge del 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione del D.L. n. 181/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Vediamo le principali novità.

Decreto energia: tutte le novità su rinnovabili e titoli edilizi

Quattro i campi di intervento del provvedimento:

  • Sostegno alle imprese;
  • Promozione e sviluppo delle rinnovabili;
  • Sicurezza energetica e decarbonizzazione;
  • Misure per la ricostruzione.

Come sottolinea il MASE, la legge attiverà 27,4 miliardi di interventi.

Di particolare rilievo il sostegno alle imprese, che si realizzerà:

  • con nuovi incentivi alle aziende energivore per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili: in particolare, le imprese a forte consumo di energia elettrica (circa 3.800) vengono incentivate a installare impianti a fonti rinnovabili: il GSE potrà, per i primi tre anni, anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti, garantendo energia rinnovabile ad un prezzo in linea con i costi della tecnologia: l’energia anticipata potrà essere restituita nei successivi 20 anni.
  • con prezzi vantaggiosi per il gas per le aziende gasivore. Spiega il MASE che per incrementare la produzione nazionale di gas, è previsto che le aziende caratterizzate da un forte consumo di gas (circa 1.000) possano acquistarlo a prezzi calmierati da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale. 

Viene inoltre confermato l’art. 4, che contiene disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili tramite la costituzione di un fondo per l’adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.

Si introducono inoltre:

  • l’art 4-bis, per la semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
  • l’art. 4-ter, con ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabilii.

Nuova proroga dei titoli edilizi

Con l’articolo 4-quater, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, vengono prorogati per altri 6 mesi i termini di inizio e fine lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica.

Si modifica così l'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 intervenendo:

  1. sui termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione si applica anche ai termini relativi:
    • alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), oltre delle autorizzazioni paesaggistiche;
    • alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
    • ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e dell’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
  2. sui termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge n. 1150/1942 o  dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 , purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 -bis , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4 -bis , del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

Promozione e sviluppo delle rinnovabili

Sempre per le Regioni, vista la strategicità del settore geotermico, è prevista la possibilità di chiedere ai titolari delle concessioni la presentazione di un piano di investimenti pluriennale nei territori e nel settore, che va approvato dall’Ente ai fini della rimodulazione della concessione. Le gare per l’assegnazione delle concessioni geotermoelettriche devono essere indette due anni prima della scadenza di quelle in vigore, allineando entrambe al 31 dicembre 2026.

In relazione all'eolico off-shore, è prevista l’individuazione di almeno due aree demaniali marittime del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di Sistema Portuale (o in aree portuali limitrofe) da destinare alla realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo di investimenti nella cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti.

Spinta anche ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, con 15 progetti rientranti tra quelli ammissibili e finanziabili dalla relativa norma del PNRR, ma non finanziati dal Piano per una differente interpretazione della Commissione europea.

Previsto anche, con l’art. 4-septies, un meccanismo a supporto di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER, introducendo al D.lgs. n. 199/2021, l’art. 7-bis “Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.

Impianti alimentati da biomasse e biometano

Con il comma 3-bis dell’art. 5 viene disposta, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.

La norma riguarda impianti alimentati a biomassa, tra cui quelli a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico.

Il comma 3-ter dell’stesso art. 5 invece, ammette alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.

Semplificazioni sugli impianti da fonti rinnovabili

Particolarmente corpose le modifiche introdotte all’art. 9, con l’inserimento di diversi commi, recanti misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

In particolare si prevede che:

  • vengano prorogate al 30 giugno 2025 le semplificazioni previste dall’art. 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023 (c.d. Decerto PNRR 3), che esentano dallo svolgimento della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA alcuni impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aree idonee contemplate da piani sottoposti a VAS (comma 9-quinquies);
  • vengono elevate da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre zone vanno sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA (comma 9-sexies);
  • viene innalzata da 10 a 12 MW la soglia di potenza, al di sotto di cui gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata (PAS), anziché ad autorizzazione unica (AU) (comma 9-septies);

Le semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (8 febbraio 2024). Inoltre, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, il parere del Ministero della cultura da acquisire per l’adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all’esame della Commissione PNIEC-PNRR, ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine previsto di venti giorni, il MASE provvede all’adozione della VIA.

Rifinanziamento del Fondo per il clima

Infine, viene rifinanziato il Fondo italiano per il clima, riservando 200 milioni di euro per il 2024 destinati agli interventi previsti dall’articolo 1, comma 489, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

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