Nuovo regime forfetario: chiarimenti dal Fisco

In una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate alcune importanti indicazioni sulle modifiche alla normativa previste dalla Legge di Bilancio 2023

di Redazione tecnica - 07/12/2023

Le semplificazioni per chi opera in regime forfettario

Come spiega la Circolare, ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Chi sceglie il regime forfettario gode di alcune semplificazioni quali l’esonero da:

  • liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge;
  •  registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
  • tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • presentazione della dichiarazione annuale IVA. l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in rivalsa, all’atto della certificazione dei corrispettivi, sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Inoltre i contribuenti in regime forfetario:

  • non sono soggetti alla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine, questi attestano ai propri committenti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva ed esplicitano in fattura l’applicazione del regime forfetario;
  • non sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte con riferimento agli emolumenti corrisposti e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili
  • fermi restando gli obblighi di operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e a essi assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
  • sono esonerati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

 

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