Nuovo regime forfetario: chiarimenti dal Fisco

In una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate alcune importanti indicazioni sulle modifiche alla normativa previste dalla Legge di Bilancio 2023

di Redazione tecnica - 07/12/2023

Regime forfetario: cosa succede se si supera la soglia?

Nella Circolare, il Fisco specifica che i soggetti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o percepito compensi per un ammontare superiore a 65mila euro, ma inferiore alla nuova soglia di 85mila euro, già nell’anno 2023 permangono o accedono al regime. Tra questi, rientrano i soggetti che nel 2023, sarebbero stati tenuti all’osservanza del vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario, avendo optato nelle precedenti annualità per il regime di tassazione ordinario.

Nel caso di professionisti che iniziano l’attività nel corso dell’anno 2022, invece, il rispetto di tale requisito deve essere verificato ragguagliando la nuova soglia di 85mila euro alla frazione d’anno di attività.

Ricavi tra 85mila e 100mila euro

Nel caso in cui si superi la nuova soglia ma non quella di 100mila euro, sarà necessario passare dall’anno successivo, al regime ordinario. Ciò implica, la rettifica dell’imposta non detratta, che va effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Superamento del limite di 100mila euro di ricavi o compensi in corso d’anno

Se invece si supera la soglia di 100mila euro, si passa al regime ordinario già nell’annp stesso, con decorrenze diverse per l’Iva e per le imposte dirette:

  • nel caso dell’IVA, il periodo d’imposta decorre dalla data di incasso, che comporta il superamento del limite di 100mila euro in corso d’anno. Dalla data dell’incasso vanno istituiti i registri Iva e assolti i relativi obblighi per tutte le operazioni fatturate successivamente a tale data. Non devono, invece, essere rettificate le fatture emesse antecedentemente senza Iva;
  • per le imposte dirette, invece, il regime ordinario si applica dall’inizio dell’anno

Infine per l’esercente arti e professioni che fuoriesce dal regime forfetario in corso d’anno, la ritenuta sui compensi va applicata all’incasso di quello che comporta il superamento del limite di 100mila euro “percepiti” e per quelli successivi, ma non anche (retroattivamente) sulle prestazioni rese e incassate prima. Allo stesso modo, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento dovuto successivamente al superamento del limite di 100mila euro, anche qualora l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’applicazione della ritenuta.

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