Obbligo di BIM: il MIT su deroghe e limiti temporali

Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce quando si applica la deroga all’obbligo di progettazione BIM prevista dall’art. 225-bis del Codice dei contratti pubblici: conta la data di programmazione, non il DOCFAP o la copertura finanziaria.

di Redazione tecnica - 20/05/2025

Il chiarimento del MIT: conta solo la data di avvio della programmazione

La risposta fornita dal Ministero è chiara e coerente con l’impostazione del nuovo Codice: ai fini dell’applicazione della deroga all’art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), il parametro decisivo è la data in cui il procedimento è stato inserito nella programmazione.

L’art. 225-bis, comma 2, dispone che:

Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7”.

Quindi, per beneficiare della deroga:

  • non basta che il DOCFAP sia stato approvato prima del 31 dicembre 2024;
  • non basta che la copertura finanziaria sia stata deliberata nello stesso anno;
  • è indispensabile che l’intervento sia stato inserito nella programmazione (ossia nella programmazione triennale o biennale, a seconda dei casi) prima del 31 dicembre 2024.

Solo in questo caso, infatti, si può dire che il procedimento sia stato “già avviato” ai sensi della norma transitoria.

Il riferimento all’Allegato I.7 del Codice rafforza la centralità della fase di programmazione, che rappresenta il momento fondativo dell’intervento pubblico. In particolare, l’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.7 disciplina la redazione del DOCFAP come strumento volto a orientare le scelte programmatorie. Ma senza la formale iscrizione nella programmazione triennale, la sola esistenza del documento non è sufficiente.

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