Obbligo Green Pass: la circolare del CNAPPC

Ecco le linee guida per l'uso della certificazione verde COVID-19 presso Ordini e studi professionali

di Redazione tecnica - 13/10/2021

Da venerdì 15 ottobre le disposizioni del D.L. n. 127/2021 in merito all’esibizione del Green Pass sui luoghi di lavoro diventeranno operative in tutti i settori, comprendendo anche ordini e studi professionali.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC, ha quindi inviato agli Ordini professionali, con la circolare n. 91/2021, le Linee Guida inerenti l’impiego del Green Pass COVID-19 presso ordini e studi professionali, ai sensi del D.L. n. 127/2021.

Obbligo Green Pass: le linee guida del CNAPPC

La comunicazione, che ha l’obiettivo di fornire delle prime indicazioni di massima su questa assoluta novità in tema di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, tiene conto di alcuni presupposti:

  • il decreto legge 127/2021 potrà essere modificato in fase di conversione in legge (entro sessanta giorni), e potrebbe avere criteri e principi differenti in sede di verifica parlamentare;
  • il DL 127/2021 prevede l'adozione di linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative per i dipendenti pubblici, che possono andare ad integrare o meglio specificare quanto disposto dal decreto legge, fatte comunque salve faq del Governo o circolari interpretative che potrebbero comunque intervenire sul lavoro pubblico e privato.

Il Consiglio quindi ha evidenziato che fornirà aggiornamenti e adeguamenti a fronte della continua evoluzione della materia emergenziale dell'epidemia da Covid 19.

Cos’è il Green Pass

La certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), ai sensi dell'art. 9 comma 2) del DL 52/2021, come convertito nella L. 87/2021 e come modificato dall'art. 9 del DL 127/2021, attesta una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
  • avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Green Pass: attività degli Ordini

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (ad oggi indicato come termine di cessazione dello stato di emergenza), al personale dell'Ordine e comunque nei confronti dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l'Ordine, anche sulla base di contratti esterni, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Questa disposizione non si applica a iscritti o visitatori che accedono ai locali dell'Ordine.

Per tutti gli altri accessi presso l'Ordine (iscritti o visitatori), permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 9 e 12 al DPCM 2 marzo 2021; tale regola troverà applicazione anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina.

L'obbligo di esibire il Green Pass trova invece applicazione nei confronti degli stessi Consiglieri dell'Ordine, applicandosi in quanto "titolari di cariche elettive" (art. 1 comma 11 DL 127/2021).

I datori di lavoro dei dipendenti dell'Ordine, e quindi il Consiglio dell'Ordine, è tenuto a verificare il rispetto delle predette prescrizioni.

Le disposizioni sull’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (ad oggi la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).

Green Pass: controlli sui luoghi di lavoro

Entro il 15 ottobre 2021 il Consiglio dell'Ordine stabilisce le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche legate a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso del Green Pass.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con l'esibizione del QR-code, che deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita APP nazionale (Verifica C19), scaricabile su qualsiasi telefono o tablet con Android o iOS, che garantisce che il verificatore veda solo se ci sia o meno un green pass valido e non anche altre informazioni e, soprattutto, non conserva nulla, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Mancata esibizione Green Pass: sanzioni

Il personale dell'Ordine (o comunque i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l'Ordine, anche sulla base di contratti esterni) che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro:

  • è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (ad oggi termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
  • per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
  • è punito con una sanzione economica, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, e quindi in base al CCNL Comparto Funzioni centrali ed al D.Lgs 165/2001.

Mancata verifica certificazione verde COVID-19: cosa succede

La mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 è punita ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19:

  • con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, prevedendo che in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata;
  • con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro in caso di accesso del personale senza certificazione verde COVID-19.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, e i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni da parte del Consiglio dell'Ordine trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Green Pass negli studi professionali

Ferme restando le stesse disposizioni rilevate per gli ordini, nel caso degli studi professionali non è chiara la posizione del professionista/datore di lavoro "controllante" nei confronti dei dipendenti o collaboratori, e "controllato" in pratica da se stesso, come datore di lavoro.

Allo stato, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per tutti gli altri accessi presso lo studio professionale, e quindi nei confronti della clientela, permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 5 contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali).

Inoltre va chiarito se si applica anche agli studi professionali la disposizione riservata alle imprese con meno di quindici dipendenti per cui dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Anche nel caso degli studi professionali l'accesso dei lavoratori senza certificazione verde COVID-19 è punito con una sanzione economica, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, e quindi in base al CCNL Studi professionali. Non è chiaro se la sanzione disciplinare sia applicabile anche nei confronti del professionista-datore di lavoro, e occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti interpretativi al riguardo.

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