Offerta economica e costi manodopera: chiarimenti dal MIT

I costi della manodopera fanno parte dell'offerta economica o vanno considerati a parte? Ecco la risposta del supporto giuridico alle stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 10/10/2023

Ai fini della valutazione dell’offerta economica, della verifica di eventuali anomalie e della graduatoria di gara, come bisogna considerare i costi della manodopera? Essi sono inclusi o vanno considerati a parte? A fornire importanti chiarimenti sulle disposizioni dell'art. 41, comma 14 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), è il MIT con il parere del 19 luglio 2023, n. 2154.

Costi della manodopera: come considerarli nell'offerta economica?

Il supporto giuridico è innfatti intervenuto in relazione a due quesiti posti da una Stazione appaltante sui costi della manodopera:

  1. ai fini della sua valutazione e della graduatoria di gara, l'offerta economica va costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera?
  2.  il costo della manodopera, laddove invece ribassato, oppure indicato dall'operatore economico in misura inferiore all'importo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, in virtù di una più efficiente organizzazione sindacale, va considerato come importo che si aggiunge a quello dell’offerta economica e oggetto solo di valutazione ai fini della congruità dell'offerta stessa?

Il riferimento è appunto al comma 14 dell’art. 41 del Codice Appalti 2023 secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione sindacale”.

La risposta del MIT

Nel rispondere il MIT ricorda che la normativa costituisce attuazione del criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1 della legge delega (legge n. 78/2022), in base al quale le stazioni appaltanti devono prevedere “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”.

Questo nuovo dettato normativo, spiega il supporto giuridico, si applica concretamente nelle indicazioni fornite nel bando tipo ANAC n. 1/2023Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Nello specifico lo schema di Disciplinare stabilisce:

  • al punto 3 che “L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € … [indicare l’importo] calcolati sulla base dei seguenti elementi … [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione] e riferiti a … [specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”;
  • al punto 17 che l’operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera.

Se l’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, d. Lgs. n. 36/2023. In particolare, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Sul punto, il MIT evidenzia come le clausole contenute nei bandi tipo ANAC, diverse da quelle indicate come facoltative, continuino ad assumere carattere vincolante per le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, secondo cui “Successivamente all’adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo”.

Alla luce di queste indicazioni, l'offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno; quest’ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell’offerta ed è soggetto a verifica.

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