Oneri di urbanizzazione: il Consiglio di Stato sulla richiesta di conguaglio
L’aggiornamento degli oneri disposto successivamente al rilascio della concessione edilizia può avere efficacia retroattiva. Palazzo Spada spiega il perché
Richiesta di conguaglio: perché è legittima
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità dell’operato comunale, fondando la decisione su una pluralità di argomentazioni:
- il conguaglio richiesto è fondato su parametri normativi vincolanti, la cui applicazione è doverosa per l’ente, anche a distanza di tempo dal rilascio del titolo edilizio.
- non si tratta di una modifica retroattiva, bensì dell’adeguamento a parametri preesistenti, che il Comune era obbligato ad aggiornare e applicare.
- gli atti di quantificazione degli oneri non hanno natura autoritativa ma paritetica, e rientrano in un rapporto obbligatorio soggetto a prescrizione decennale.
- Il legittimo affidamento del privato non risulta leso, poiché la normativa è trasparente e oggettiva, e il soggetto avrebbe potuto prevedere la possibilità di un conguaglio in base ai meccanismi previsti per legge.
- la mancanza di una clausola di riserva nel permesso di costruire non rileva, poiché l’obbligo discende ex lege e non è nella disponibilità del Comune.
Il Collegio ha infine sottolineato che i crediti derivanti da oneri concessori sono indisponibili, poiché attengono a risorse pubbliche vincolate alla pianificazione e gestione urbanistica del territorio.
Infine, conclude Palazzo Spada respingendo l'appello, è impossibile applicare la disciplina dell’autotutela amministrativa prevista dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplina il procedimento amministrativo: la richiesta di conguaglio non è un annullamento d’ufficio, ma una rettifica contabile all’interno di un rapporto obbligatorio di natura paritetica.
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