Opere abusive su terreno agricolo: chiarimenti dal Consiglio di Stato

I Giudici di Palazzo Spada si esprimono sul mancato accertamento di conformità e su un ordine di demolizione di manufatti realizzati in area agricola

di Redazione tecnica - 05/11/2021

Gli abusi edilizi realizzati su un’area a destinazione agricola possono essere sanati oppure no? Dipende dalla natura e dal volume del manufatto, oltre che dai requisiti soggettivi del proprietario, come spiega il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7216/2021, a seguito del ricorso contro l’ordine di demolizione di tre basamenti in cemento armato con tre muri soprastanti.

Opere abusive su terreno agricolo: la sentenza del Consiglio di Stato

Il provvedimento era stato emesso dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità) ed era stato confermato dal Tar Lombardia con la sentenza n. 2474/2020.

Da qui il ricorso a Palazzo Spada, sulla base delle seguenti motivazioni:

  • a differenza di quanto avviene per le domande di condono, la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità renderebbe inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso;
  • le opere sarebbero consistite soltanto in tre muri isolati, non riconducibili nella categoria di nuove costruzioni assoggettate alla richiesta di permesso di costruire;
  • la proprietà non sarebbe ricompresa nell’“Area agricola di interesse strategico” e il vincolo di edificabilità riservato agli imprenditori agricoli richiesto dalla legge regionale sarebbe sproporzionato, in contrasto con l’art. 841 c.c. e con i principi di livello costituzionale ed europeo posti a tutela della proprietà.

Istanza di accertamento di conformità sospende ma non annulla ordine di demolizione

Il Consiglio ha precisato che la presentazione di una istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, del d.P.R. n. 380/2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma comporta soltanto un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

Per altro l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non poteva essere concesso perché le opere abusive oggetto della domanda di sanatoria erano in contrasto con la normativa vigente sia al momento della realizzazione, che della presentazione dell’istanza.

Inoltre in questo caso l’opera, per dimensioni e consistenza rappresenta una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente soggezione al regime del permesso di costruire. Non solo: la costruzione ha determinato una trasformazione permanente di un’area inedificata con destinazione agricola, in cui l’edificabilità è strettamente riservata a imprenditori agricoli.

Di conseguenza, il manufatto è abusivo, l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato che non necessita di motivazione aggiuntiva, così come l’omesso avviso di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’ordinanza ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso è stato quindi respinto in ogni sua parte perché tali opere non potevano essere realizzate su fondo agricolo sia per la loro natura e consistenza, che per l’assenza di requisito soggettivo (imprenditore agricolo) per l’edificazione in quell’area.

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