Parco Agrisolare, il MIPAAF modifica i codici ATECO per le richieste

A causa di un errore materiale, il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato un Avviso recante i codici corretti dell’Allegato B all’avviso dello scorso 23 agosto

di Redazione tecnica - 17/10/2022

La procedura per la presentazione delle istanze di accesso ai fondi PNRR per l’investimento “Parco Agrisolare” è già attiva e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dovuto pubblicare un avviso di rettifica di alcuni codici ATECO.

Parco Agrisolare: modifiche ai codici ATECO dei beneficiari

In particolare con l’avviso del 12 ottobre 2022, il MIPAAF ha modificato l’Allegato B “Codici ATECO Agrisolare” all’Avviso prot. n. 0362593 del 23.08.2022, recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.

A pagina 10 dell’elenco, dopo il codice “11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici”, sono stati nuovamente inseriti i codici da “11.05 Produzione di birra” a “11.05.00 Produzione di birra”, che erano presenti nell’elenco dei codici ATECO della versione precedente e che per errore non sono stati riportati in quella nuova.

Parco Agrisolare, la procedura per le istanze è ancora attiva

Le imprese hanno tempo fino al 27 ottobre 2022 per presentare istanza di accesso ai fondi messi a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il bando “Parco Agrisolare”, previsti dal Decreto MIPPAF del 25 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n. 149, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Nel dettaglio, verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Insieme a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Le risorse

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2. così suddivisi:

  • 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi, descritti nell’allegato A, tabella 1A, del decreto;
  • 300 milioni di euro, per la realizzazione di interventi, descritti all’allegato A, tabelle 2A e 3A, del decreto.

Il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

Queste inoltre le condizioni di ammissibilità dei progetti:

  • la spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro;
  • il limite massimo è di 1 milione di euro per beneficiario;
  • gli impianti fotovoltaici devono essere di nuova costruzione, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.

Le domande vanno caricate sul portale dedicato sull’Area Clienti del GSE e le agevolazioni verranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I soggetti beneficiari

Infine, possono presentare domanda di accesso ai Fondi:

  • a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati nell’Avviso del GSE, adesso rettificato
  • c) le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, con un volume di affari inferiore a 7mila euro all’anno.

 

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