PAS e impianti eolici: no alla decadenza dagli incentivi

Intervento del Consiglio di Stato su un provvedimento di decadenza dagli incentivi del GSE, che sottolinea il favor del legislatore verso la diffusione delle energie da fonti rinnovabili

di Redazione tecnica - 17/01/2024

Nel rispetto del principio della massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili, sancito anche dalla Corte Costituzionale, è legittimo il trasferimento della titolarità di un impianto e del mantenimento degli incentivi collegati anche se manchi la comunicazione della voltura.

Trasferimento titolarità impianti eolici: ok a semplificazione

Vince nuovamente la semplificazione amministrativa, nella decisione presa dal Consiglio di Stato con la sentenza dell’11 gennaio 2024, n. 369, con la quale ha ritenuto illegittimo il provvedimento di decadenza dagli incentivi per un impianto eolico “on shore”, disposto dal GSE.

La questione riguarda il passaggio di titolarità degli impianti e della PAS per la costruzione degli impianti. Nonostante la nuova società titolare avesse formalizzato con scrittura privata il passaggio di proprietà, il Comune aveva rilasciato la comunicazione di voltura in un momento successivo, e per questo motivo il Gestore dei Servizi Energetici aveva dichiarato la decadenza del regime incentivante, vista la carenza dei requisiti necessari.

In appello la società ha evidenziato come sarebbe stata del tutto priva di fondamento l’asserita mancanza del titolo autorizzatorio al momento della richiesta di iscrizione nel registro: la società ha acquisito la PAS prima della voltura, fatto che non avrebbe dovuto rilevare per gli effetti del trasferimento.

Tantomeno questo servirebbe per il perfezionamento della PAS, che, infatti, nasce con una procedura semplificata in cui il privato dichiara di voler iniziare un’attività e si perfeziona quando, entro il termine di 30 giorni, la p.a. non risponde. D’altra parte, l’art. 10 del D.M. 6 luglio 2012 prevede espressamente che basta il possesso del titolo autorizzativo.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio ha accolto l’appello: non si può reputare insussistente il titolo solo perché l’atto di voltura, con il quale il Comune si è limitato a dichiarare il già perfezionato trasferimento, è pervenuto in data successiva alla iscrizione al registro.

Sulla questione, i giudici di Palazzo Spada hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2020 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione del d.lgs. n. 28/2011 che ha riservato ai soli impianti eolici, già iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012. Tale pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 4-sexies, del d.lgs. n. 28/2011, nella parte in cui - a parità di condizioni, ossia sul comune presupposto che l’errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all’impianto alcun vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria - non prevede la riammissione agli incentivi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi dall’eolico, ovvero per impianti eolici iscritti in registri differenti da quello relativo all’anno 2012 (EOLN-RG2012).

Assume particolare rilievo il seguente passaggio testuale della pronuncia, con la quale la Corte così si esprime: “Quindi, opera il principio, anch'esso affermato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il legislatore, ... una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità” (sentenza n. 416 del 1996). Nel compiere tale valutazione non può del resto trascurarsi il preminente rilievo, costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, che comporta un'esigenza di semplificazione dei procedimenti autorizzatori".

La PAS è atto di natura privata, non autorizzazione ad hoc

Da tale pronuncia si ricava il principio generale che riflette appunto l’esigenza di valorizzare i profili sostanziali della vicenda che interessa gli operatori del settore energia, per cui assume rilievo assorbente il fatto che la voltura della PAS sia stata fatta in data utile, sebbene sia stata formalizzata soltanto successivamente.

Nell'accogliere quindi il ricorso e nel promuovere la semplificazione normativa per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, il Collegio ha precisato  sottolineato come la PAS sia un atto di natura soggettivamente ed oggettivamente privata, con la conseguenza che acquista efficacia senza la necessità di un’autorizzazione ad hoc.

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