Patente e Sicurezza Cantieri: ecco le violazioni che comportano la decurtazione dei punti

Con la Legge di conversione del Decreto Legge n. 19/2024 arriveranno nuove modifiche alla patente a crediti con la previsione delle fattispecie che determinano la decurtazione dei punti

di Redazione tecnica - 17/04/2024

Siamo ormai giunti al primo giro di boa per la conversione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024) che si dovrà concludere entro e non oltre l’1 maggio 2024. Dopo l’iter in Commissione è arrivato il voto di fiducia al Governo (185 voti favorevoli e 115 contrari) su un testo profondamente rimaneggiato che contiene parecchie novità per rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri edili.

Patente a crediti: la novità per la sicurezza nei cantieri

Cambia il testo dell’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 che modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL):

  • sostituendo integralmente l’art. 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”;
  • modificando l’art. 90 relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Rilevante è la sostituzione dell’art. 27 del TUSL, mediante la quale è prevista a partire dall’1 ottobre 2024 l’istituzione di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
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