Perdita dei requisiti dopo l'aggiudicazione: legittima l'escussione della garanzia definitiva
La perdita di un requisito essenziale può avere gravi conseguenze sull'operatore che si è aggiudicato l'appalto e ha anche stipulato il contratto con l'Amministrazione. Vediamo quali sono
Cosa accade se un operatore economico, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, perde un requisito di partecipazione essenziale come l'attestazione SOA e non lo comunica? Può invocare l’avvalimento tardivo? La cauzione definitiva può essere escussa? Si tratta di un caso di sopravvenuta inidoneità del contraente oppure è possibile sanare la mancanza?
Perdita dei requisiti di partecipazione: le conseguenze
A spiegare le conseguenze della perdita del requisito nell'ambito della procedura di affidamento è il TAR Campania, con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3668, respingendo il ricorso di un OE che, al momento della partecipazione, possedeva l’attestazione SOA nella categoria richiesta dal disciplinare.
Nel periodo tra l’aggiudicazione e a stipula del contratto, il requisito è venuto meno; la stazione appaltante non è stata informata della decadenza e ha appreso la notizia solo tramite verifica ANAC, a contratto già stipulato.
L'Amministrazione ha quindi disposto:
- l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione;
- la risoluzione del contratto;
- l’escussione della garanzia definitiva prestata a tutela dell’esecuzione;
- l’interpello del secondo classificato, con successiva nuova aggiudicazione.
Perdita del requisito e mancata dichiarazione: inadempimento grave e colpevole
Sebbene l'OE abbia presentato ricorso, il TAR ha ritenuto pienamente legittimo l'operato della SA. Spiegano i giudici campani che il possesso continuo e ininterrotto della SOA è condizione essenziale dalla presentazione dell’offerta fino alla completa esecuzione del contratto.
Ne deriva che l’avvalimento ex art. 104 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) non poteva essere invocato tardivamente per sanare ex post la perdita di un requisito essenziale, trattandosi di strumento pro-concorrenziale da attivare solo al momento della partecipazione.
Ad aggravare la posizione dell'OE, l’omessa comunicazione della perdita del requisito, che costituisce un grave inadempimento, in quanto compromette il principio della fiducia e leale collaborazione alla base del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Ne deriva che l’escussione della garanzia definitiva (prestata a mezzo polizza fideiussoria) è quindi giustificata e proporzionata, poiché l’operatore ha stipulato un contratto pur consapevole di non poterlo adempiere.
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