Perdita dei requisiti dopo l'aggiudicazione: legittima l'escussione della garanzia definitiva

La perdita di un requisito essenziale può avere gravi conseguenze sull'operatore che si è aggiudicato l'appalto e ha anche stipulato il contratto con l'Amministrazione. Vediamo quali sono

di Redazione tecnica - 16/05/2025

Lo scorrimento della graduatoria: presupposti e condizioni

La ricorrente ha anche lamentato l'illegittima applicazione dell'art. 124 del d.Lgs. n. 36/2023 sullo scorrimento della graduatoria. Nell'ipotesi dell'OE, l’interpello progressivo dei concorrenti successivamente graduati, previsto dal co. 1 dell’art. 124, è ammissibile solo in caso di:

  • liquidazione giudiziale;
  • liquidazione coatta;
  • concordato preventivo;
  • recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88 co. 4 – ter del D.Lgs. 159/11;
  • dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;
  • risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 36/23.

Non esistendo i presupposti per lo scorrimento della graduatoria l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla riedizione della gara.

Una tesi non sposata dal TAR, per il quale sussistono i presupposti per lo scorrimento in ragione dell’intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento, motivo per cui correttamente la stazione appaltante ha interpellato la seconda graduata al fine di verificare la sua disponibilità. 

Attenzione però: l’affidamento deve avvenire alle stesse condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono quindi prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

Situazione che nel caso in esame non si era verificata. Di conseguenza, il nuovo affidamento è stato annullato, con l'indicazione da parte del giudice per la SA di rieditare il potere proponendo alla seconda graduata le stesse condizioni di aggiudicazione proposte dall'originario appaltatore.

 

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