Pergole, pergolati e tettoie: differenze tra SCIA ed edilizia libera

TAR Campania: quando il pergolato è coperto anche in parte con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto alla disciplina relativa

di Redazione tecnica - 30/04/2023

Pergola o tettoia? Cosa configura una tipologia di struttura piuttosto che l’altra, ma soprattutto, quali titoli edilizi sono necessari per la loro realizzazione? Un’annosa questione che torna alla ribalta con la sentenza n. 1666/2023 del TAR Campania, con cui il giudice amministrativo ha confermato l’ordine di demolizione ingiunto da un’Amministrazione comunale per alcune opere abusive realizzate all'interno di un giardino.

Tettoie, pergole e pergolati: un nuovo caso di abusi edilizi

Tra gli interventi “incriminati”, la realizzazione di una pergola bioclimatica, consistente in una struttura metallica con copertura delimitata su tre lati da murature, la posa di una pergola in legno e la pavimentazione di alcune parti del giardino.

Secondo la ricorrente, la realizzazione della pergola bioclimatica e del pergolato in pali di legno rientrano nell’Allegato A alla lettera A22 del d.P.R. n. 31/2017 (A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato) in quanto aperti sia nei lati esterni che nella parte superiore, senza fondazioni. Si sarebbe trattato di interventi non comportanti alcuna modifica permanente del terreno, essendo agevolmente amovibili, non sanzionabili perché non determinanti la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Allo stesso modo, le altre opere avrebbero configurato interventi manutentivi liberi, ossia non subordinati ad alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che alla lettera a) espressamente prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

La sentenza del TAR

Nel valutare la questione, il TAR ha preliminarmente evidenziato che le opere rappresentavano interventi ulteriori rispetto ad altri già sanzionati, ricordando che “In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione”.

Ad eccezione del pergolato in pali di legno le altre opere non sono riconducibili all’attività edilizia libera, ma al più a quelle realizzabili mediante SCIA, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001.

Secondo la norma, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
  • le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.Lgs n. 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
  • le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Pergola con copertura: non è edilizia libera

Tornando al caso in esame, la pergola bioclimatica poggiata su un massetto di calpestio, è delimitata su tre lati da muri preesistenti, mentre quella libera deve essere aperta su almeno tre lati; sul tema la giurisprudenza spiega che “Il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio; di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa”.

Solo l’altro pergolato in legno, senza copertura, può essere considerato come attività edilizia libera.

Infine, dato la pavimentazione ha trasformato ampie aree destinate a giardino, è riconducibile a una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest'ultimo.

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