Pergole e tettoie: le differenze spiegate dal TAR

Il TAR Sardegna chiarisce la differenza tra la pergola, struttura leggera aperta nella parte superiore, e la tettoia che integra una struttura ed dotata di copertura fissa

di Giorgio Vaiana - 30/05/2021

Una delle maggiori criticità della normativa edilizia riguarda la definizione di alcuni elementi costruttivi e del titolo abilitativo necessario. Pergole, pergotende, tettoie, verande...sono una serie di elementi che hanno generato negli anni diversi interventi dei tribunali. Oggi analizziamo la Sentenza del TAR Sardegna 19 maggio 2021, n. 355 che ci consente di chiarire alcuni aspetti relativi alla differenza tra pergola e tettoia, e le possibilità di installare una pergola in una zona di altissimo pregio naturalistico, si può.

Restauro e richiesta della pergola

Propone ricorso il proprietario di un fabbricato, un ex rudere tipico della zona, di appena 35 metri quadri, ristrutturato con autorizzazione ricevuta dopo ben sei conferenze di servizi. I lavori sono stati ultimati e il fabbricato ha ricevuto l'agibilità abitativa. Il proprietario, poi, con una DUA, Dichiarazione unica abilitativa, ha presentato il progetto per la realizzazione di una pergola, realizzata con 6 paletti di ferro e graticcio per l'ombreggio. L'uomo ha chiesto di poter realizzare la pergola per utilizzare gli spazi esterni del fabbricato, visto che, d'estate e senza ombra, è impossibile farlo. La pergola sarebbe stata realizzata in maniera tradizionale e a "cielo aperto", cioè non coperta da strutture piene, ma dotata solo di una intelaiatura idonea per lo sviluppo di uva rampicante. Il Comune ha risposto "picche". Sia con richiami alle normative urbanistiche che per motivazioni paesaggistiche. Da qui il primo ricorso al TAR (cui siamo certi ne seguirà uno del Consiglio di Stato).

L'analisi dei giudici

I giudici del Tar, a questo punto, hanno iniziato a spulciare le norme scoprendo che, secondo le NTA, Norme tecniche di attuazione) del Piano urbanistico comunale, nelle zone tutelate è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti senza aumenti di volume e modifica delle sagome. Come avvenuto nel caso analizzato. Inoltre, le norme, consentono la realizzazione di opere accessorie e di sistemazione esterna che non comportino la creazione di nuovi volumi e non modifichino l’andamento naturale del terreno, nonché la realizzazione di volumi tecnici strettamente necessari, come tende, pergole, rastrelliere per bici. Oltre alla realizzazione di volumi tecnici strettamente necessari alla funzionalità dell'edificio. Tra l'altro la legge regionale ancora in vigore, annovera tra gli interventi di edilizia libera, anche quelli relativi al posizionamento di tende e pergole. Badate bene, dicono i giudici: una pergola "è una struttura leggera aperta nella parte superiore mentre una tettoia integra una struttura, più consistente, dotata di copertura fissa".

A cielo aperto

L'opera progettata nel caso analizzato è evidente che si tratti di una pergola a "cielo aperto", dicono i giudici. Vero è che il fabbricato si trova in una zona di altissimo pregio naturalistico, ma, si legge nella sentenza, è anche vero "che non può applicarsi, in questo specifico caso, il principio del “dissenso non superabile”, fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento". Infatti per i giudici si tratta di un'opera pertinenziale di minimo impatto paesaggistico, posta al servizio del piccolo fabbricato che la normativa, comunque, ha ritenuto meritevole di ottenere una autorizzazione per il restauro e quindi conseguente utilizzo residenziale. Quindi il diniego del Comune appare illegittimo, visto che, come dicono i giudici, "la normativa urbanistica e paesaggistica non è impeditiva alla realizzazione della struttura per l’ombreggio". Il ricorso dunque è stato accolto.

© Riproduzione riservata