Pergotenda realizzata con VEPA: è edilizia libera

La conferma dal TAR Emilia Romagna: una struttura con tenda retrattile e vetri "a pacchetto" non è qualificabile come nuova costruzione

di Redazione tecnica - 12/10/2023

La qualificazione di una struttura come pergotenda non risulta sempre di facile applicazione, con la conseguenza che le Amministrazioni, senza tenere conto anche di eventuali, precedenti pronunce al riguardo, sbagliano nel definire alcuni manufatti come verande e quindi come nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.

Pergotenda con VEPA: nuova costruzione o edilizia libera?

Tipico esempio ne è il caso affrontato dal TAR Emilia Romagna con la sentenza del 25 settembre 2023, n. 256, con la quale ha accolto il ricorso contro l’ordine di demolizione di una pergotenda che invece il Comune aveva qualificato come veranda, realizzata in assenza di permesso di costruire, necessario ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il giudice amministrativo si è pronunciato anche sulla base dell’ordinanza n. 294/2023 del Consiglio di Stato per cui “a prescindere da qualsivoglia valutazione sulla fondatezza del gravame, dovendosi approfondire le caratteristiche della “pergotenda” e la refluenza sulla vicenda della sopravvenuta disciplina relativa all’installazione di vetrate panoramiche, le esigenze cautelari della parte appellante sono tutelabili adeguatamente mediante rinvio al giudice di prime cure per una sollecita fissazione della trattazione del ricorso nel merito”.

Nel caso in esame, la ricorrente ha fatto presente che:

  • la pergotenda è arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede, sottoponibile come tale al regime di edilizia libera, in quanto riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter) e e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001.
  • in simili casi l'opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda e la copertura e la chiusura perimetrale che la pergotenda di norma realizza non presentano, proprio per il carattere retrattile della tenda, elementi di fissità, stabilità e permanenza;
  • data l’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Sul punto, ha anche richiamato il Glossario delle “principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, allegato al D.M. 2 marzo 2018, che include, alla voce 50, la “installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento” di una “tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo”.

Pergotende: l'opera principale è la tenda non la struttura in sè

Di conseguenza, le pergotende sono realizzabili liberamente, in quanto sono descritte come manufatti in cui “l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.

La pergotenda non è costituita soltanto dalla struttura portante e dalla tenda (apribile elettricamente), ma anche da sottili elementi verticali posti sui lati della struttura, e che scorrono su binari direttamente collegati alla stessa e che sono ripiegabili manualmente su sé stessi tramite un sistema di “impacchettamento”.

I pannelli di vetro sono “paraventi in vetro, senza profili verticali, ad ante scorrevoli richiudibili a 90 gradi a ridosso dei piantoni di appoggio della pergotenda, installate con viti di fissaggio (e non già con ancoraggi) su una guida in alluminio e senza l’utilizzo di telai in acciaio murati, di plinti, di saldature o di strutture di fissaggio permanenti, al fine di garantire una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, tutelando l’area dagli agenti atmosferici. Detti elementi scorrevoli (senza alcuna intelaiatura in alluminio o altro materiale) sono in vetro monolitico con spessore di 10 mm e non sono idonei a creare un “taglio termico” cioè un effettivo, durevole e stabile isolamento fra interno ed esterno non costituendo infissi con vetro camera; inoltre, a differenza dei serramenti, oltre a non garantire alcun valore termico non sono né impermeabili né isolanti. Si tratta quindi di antine frangivento, conosciute anche come vetrate panoramiche, trasparenti e di esigue dimensioni, il cui impatto visivo può dirsi irrilevante se non addirittura nullo.

Nessun aumento di volume o modifica della sagoma

L’“impacchettamento” consente, quindi, di escludere che si tratti di “locale chiuso”, né esso è stabilmente configurato, determinando l’aumento di volumetria e la necessità del titolo abilitativo.

In relazione alla modifica della sagoma dell’edificio, la struttura è stata installata, senza uso di calcestruzzo bensì mediante tasselli di fissaggio alle murature, in parte sul balcone a sbalzo e in parte sul balcone incassato adiacente, e il manufatto non sporge rispetto alla sagoma dell’edificio.

Sul punto il Collegio ha sottolineato che la completa richiudibilità dei pannelli non porta alla creazione di un nuovo volume e qualifica l’opera come edilizia libera, ovvero come opera di finitura di spazi esterni e di arredo degli stessi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) e e-quinquies), del d.P.R. n. 380 del 2001.

Proprio in tal senso il giudice di prime cure ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato, n. 6979/2019, nella quale si conferma che:

  • la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante;
  • non necessita dunque di titolo abilitativo, posto che l’opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa;
  • l’intelaiatura stessa si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda;
  • la tenda, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio;
  • la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto: è illegittimo il provvedimento di demolizione di una pergotenda con VEPA, in quanto adottato sull'errato presupposto che l'opera di cui viene chiesta la rimozione crei volume edilizio e sia soggetta a permesso di costruire.

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