Permesso di costruire annullato: le conseguenze

L’annullamento in autotutela del titolo edilizio legittima il successivo ordine di demolizione se l'intervento è eseguito in totale difformità

di Redazione tecnica - 08/08/2022

Cosa succede quando un’Amministrazione annulla legittimamente in autotutela un permesso di costruire? La risposta, per quanto scomoda sia per il responsabile dell’abuso, è soltanto una, se l’intervento è eseguito in totale difformità: ordine di demolizione.

Permesso di costruire annullato? L'ordine di demolizione è legittimo

A ribadirlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6743/2022, con la quale ha confermato la decisione del Comune di revocare un permesso di costruire e di ordinare la demolizione di un edificio per il quale era stato concesso inizialmente il cambio di destinazione d’uso da deposito ad attività commerciale.

L’intervento infatti era stato eseguito in difformità da quanto assentito – il proprietario aeva dichiarato che l’edificio era stato costruito prima del 1942, mentre a seguito di sopralluogo, l’amministrazione aveva accertato che l’immobile era stato realizzato in blocchetti di cemento e non in muratura ordinaria, fatto che dimostrava che la costruzione era di epoca successiva.

Già in primo grado il TAR aveva confermato la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, perché il mutamento di destinazione era stato emesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, secondo cui l’immobile era stato realizzato quando non occorreva il rilascio di un formale titolo abilitativo.

Oltre a ribadire che in materia di condoni edilizi, per accertare l'epoca di costruzione di un edificio "è onere del richiedente provare che l’opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge", il TAR ha anche specificato che il mantenimento in loco di opere abusive può essere disposta in sede amministrativa solo nei casi previsti dalla legge, e cioè:

  • nei casi di condono straordinario;
  • nei casi in cui vi può essere il c.d. accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del testo unico sull’edilizia.

Di cosneguenza, solo il legislatore statale può prevedere i casi in cui può essere mantenuto in loco l’immobile abusivo o può essere rilasciato un titolo edilizio in sanatoria. Per altro, l’amministrazione deve senza indugio emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato opere abusive e il provvedimento è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione.

La sentenza del Consiglio di Stato

Secondo l’appellante l’edificio sarebbe stato realizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R.n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, nel disciplinare i sistemi costruttivi possibili, prevede sia quella in muratura sia quella in acciaio, e dall’art. 57 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, rubricato "Edifici con strutture intelaiate", mentre Palazzo Spada ha fatto presente che le prove fornite dal ricorrente per determinare l’anteriorità dell’opera al 1942 non sono certe né rigorose.

Spiega il Consiglio che la realizzazione dell’immobile in blocchetti di cemento, piuttosto che in muratura ordinaria, è un elemento idoneo a consentire di desumere che l’immobile sia stato realizzato in epoca successiva al 1942 e l’assenza di documenti che, con assoluta certezza, collochino la realizzazione delle opere prima del 1942, induce a ritenere che si tratti di interventi posteriori, in relazione ai quali il ricorrente ha chiesto e ottenuto un titolo edilizio e un certificato di agibilità, che correttamente l’Amministrazione comunale ha annullato.

Tipologie di abusi edilizi e sanzioni previste

La conseguenza è per forza l’ordine di demolizione. La disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni contempla tre fattispecie ordinate secondo la gravità dell’abuso:

  • l’ipotesi di interventi in assenza di permesso o di totale difformità;
  • l’ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio;
  • l’ipotesi residuale della parziale difformità da esso.

Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire va senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive, pertanto non può assumere rilievo le deduzioni difensiva secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto comminare una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ordine di demolizione è atto dovuto, anche dopo molto tempo

Per altro non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore ‘contra legem’.

Ammettere come deduce l’appellante, una sostanziale ‘estinzione’ di un abuso per il decorso del tempo vorrebbe dire accettare una sorta di sanatoria ‘extra ordinem’ di fatto, non ammissibile in ragione del bene tutelato dalla norma.

Sul punto, l’Adunanza Plenaria dello Stato ha chiarito che:

  • la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela delle rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo;
  • tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata;
  • il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, per cui è escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata;
  • il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento;
  • anche nel caso in cui l’attuale proprietario dell’immobile non sia responsabile dell’abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi, le conclusioni sono le stesse”

L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può assolutamente legittimare.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire e del successivo, conseguente, ordine di demolizione.

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