Permesso di costruire: occhio alla decadenza

Un’amministrazione non può prorogare il termine dei lavori all’infinito, soprattutto se non c'è traccia del cantiere

di Redazione tecnica - 26/04/2022

Il permesso di costruire non ha una durata infinita e non può nemmeno essere prorogato più volte. Lo ricorda il TAR Campania, con la sentenza n. 2323/2022, con la quale ha spiegato i principi base dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Decadenza del permesso di costruire: la sentenza del TAR

Questi i fatti: un’impresa, comodataria di un terreno di circa 6.800 mq, aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di un opificio industriale nell’area; su questo titolo l’amministrazione comunale ha anche disposto una proroga di 3 anni, portando a 6 anni complessivi il termine di fine lavori.

Arrivati a questa scadenza, l’impresa ha chiesto al Comune il rilascio di permesso di costruire in variante e contemporaneamente un'ulteriore proroga di un anno del termine di ultimazione lavori. L’amministrazione ha invece comunicato la decadenza del permesso di costruire, specificando che la richiesta di proroga non poteva essere accolta, in quanto a seguito di sopralluogo tecnico, si era constatato che i lavori non erano iniziati, a fronte per altro di una proroga già concessa.

Di conseguenza, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 D.P.R. n. 380/2001, l’Amministrazione ha stabilito che la realizzazione dell’intervento non eseguito nel termine stabilito fosse subordinata al rilascio di nuovo permesso di costruire.

Permesso di costruire: termini di inizio e di ultimazione lavori

Da qui il ricorso dell’impresa. Nel giudicare il caso, il TAR ha richiamato proprio l’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il quale prevede che:

  • nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
  • il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
  • il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che eventualmente assume solo carattere dichiarativo per non collegare la decadenza ad un comportamento dell’Amministrazione, con possibili disparità di trattamento tra situazioni identiche.

Inoltre, come confermato più volte in giurisprudenza, l’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

Data l’assenza di qualunque traccia di effettiva attività edilizia in corso o almeno iniziata, il Tribunale ha ritenuto che il Comune abbia respinto correttamente la successiva richiesta di proroga di un anno.

Come spiega il giudice amministrativo, è indubbio che la proroga del citato termine annuale possa essere accordata, con provvedimento motivato per:

  • fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso;
  • in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive,
  • difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori;
  • quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Allo stesso modo, è altresì indubbio che la richiesta di proroga debba essere in ogni caso presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio e ciò proprio in virtù del fatto che la pronunzia di decadenza del permesso a costruire ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall’art 15 D.P.R. 380/01 citato.

Ma questo comunque, a fronte di un’attività edilizia che in questo caso non è stata riscontrata: il ricorso è stato quindi respinto, ritenendo la comunicazione di decadenza legittima.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati