Pratiche edilizie, stato legittimo e accesso agli atti: interviene il TAR

Il TAR sull'obbligo del Comune di consentire alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti

di Redazione tecnica - 30/06/2022

Chi si occupa di pratiche edilizie è certamente a conoscenza di una grande problematica che investe la maggior parte degli Sportelli Unici Edilizia d'Italia: l'accesso agli atti.

Accesso agli atti e Superbonus 110%

Soprattutto negli ultimi due anni in cui l'edilizia ha ricevuto un'enorme spinta dalle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), le richieste di accesso agli atti per la ricostruzione dello stato legittimo degli immobili sono aumentate esponenzialmente. E proprio a causa delle tempistiche della P.A. poco compatibili con qualsiasi attività edilizia che accede a dei bonus a tempo, il Legislatore è intervenuto tra maggio e luglio 2021 con il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) e la sua legge di conversione, prevedendo un particolare regime edilizio per gli interventi di superbonus senza demoricostruzione dell'edificio.

In questo regime edilizio è prevista la presentazione di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILA Superbonus) in cui non è richiesta la verifica sullo stato legittimo. Previsione accolta da alcuni Sportelli Unici Edilizia inibendo l'accesso agli atti in caso di pratiche relative proprio al superbonus.

L'argomento è stato già oggetto di alcune interessanti sentenze:

Sentenze che hanno evidenziato il diritto di accesso alla documentazione, funzionale all’esercizio delle indefettibili prerogative del proprietario dell’immobile che ne occupa.

Pratiche edilizie e accesso agli atti: nuova sentenza del TAR

Il "problema" dell'accesso agli atti è stato nuovamente affrontato ai giudici di primo grado, con la sentenza del TAR Sicilia 27 giugno 2022, n. 2123.

In questo caso il ricorrente ha impugnato il silenzio che si è formato sulla sua richiesta di accesso agli atti inoltrata al Comune, finalizzata alla predisposizione di una istanza per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul proprio immobile, nonché per verificarne lo stato legittimo.

Il TAR ha sottolineato che la parte ricorrente ha fornito prova di avere debitamente inoltrato al Comune l’istanza di accesso agli atti sopra specificata. Da tale istanza si ricava con chiarezza la legittimazione e l’interesse della ricorrente a prendere visione degli atti richiesti. Di contro, il Comune non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni per le quali non ha consentito alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti.

Sulla base di questi dati, il TAR ha concluso dichiarando l’obbligo del Comune di consentire alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

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