Il principio del risultato nei contratti pubblici: la giurisprudenza ne amplia la portata

Il Consiglio di Stato riconosce la portata espansiva del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 19/05/2025

Il principio del risultato

Il punto più rilevante della sentenza risiede però nel riferimento esplicito al principio del risultato, introdotto all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e già definito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2024) come espressione attuale del principio di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione.

L’applicazione del principio del risultato – ossia, a ben vedere, di quello del buon andamento – al settore degli incentivi energetici comporta infatti che questi non possano essere negati unicamente per motivi formali, dovendosi accertare se sia stato in concreto pregiudicato l’interesse sotteso all’adempimento”. È qui che la sentenza assume un rilievo di sistema. Il Consiglio di Stato riconosce al principio del risultato una portata espansiva, che travalica i confini del solo settore dei contratti pubblici e permea ogni ambito dell’azione amministrativa.

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