Il principio del risultato nei contratti pubblici: la giurisprudenza ne amplia la portata

Il Consiglio di Stato riconosce la portata espansiva del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 19/05/2025

Il principio del risultato come regola generale

L’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 non si limita a stabilire un criterio guida per la gestione degli appalti, ma – come confermato dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale – declina il principio costituzionale del buon andamento, assumendo valore interpretativo generale.

Di conseguenza, diventa parametro:

  • per valutare la legittimità delle decisioni amministrative;
  • per interpretare le clausole regolamentari e normative;
  • per orientare il bilanciamento tra forma e sostanza;
  • per evitare che la rigidità formale sacrifichi ingiustificatamente l’interesse pubblico.

Un orientamento che trova ormai conferma in numerose sentenze e interventi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • con la sentenza 27 novembre 2024, n. 9510, il Consiglio di Stato aveva già affermato che i principi contenuti nei primi articoli del Codice dei contratti sono espressione di valori primari che affondano le loro radici nei precetti di cui all’articolo 97 della Costituzione e devono rappresentare la bussola per le stazioni appaltanti durante l’espletamento delle procedure di gara;
  • anche con la sentenza 1 ottobre 2024, n. 7875, il Consiglio di Stato si era soffermato sul concetto dei “formalismi” che non possono guidare le scelte di chi deve decidere;
  • più recentemente, con la sentenza 27 febbraio 2025, n. 1707 aveva chiarito la necessità di non perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore;
  • anche ANAC, con delibera 16 dicembre 2024, n. 590, aveva confermato che il principio del risultato va inquadrato nel contesto della legalità e della concorrenza.

Concetti che, con il nuovo intervento, si possono ritenere estensivi anche il altri ambiti oltre a quelli stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.

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