Proroga di un anno per permessi di costruire, SCIA e autorizzazioni paesaggistiche

Inserite nello schema di legge di conversione del D.L. Ucraina le misure a sostegno dell'edilizia privata

di Redazione tecnica - 13/05/2022

Nell’ambito del percorso di conversione in legge del D.L. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”), sono stati approvati in Senato alcuni emendamenti per l’inserimento dell’art. 10-bis “Misure a sostegno dell’edilizia privata”, che hanno previsto la proroga di un anno dei termini di validità dei titoli edilizi, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Termini per inizio e fine lavori secondo il testo Unico Edilizia

Va fatta una debita premessa, ricordando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164/2014), ossia che nel permesso di costruire:

  • il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
  • quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori;
  • decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Essa può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Proroga del permesso di costruire

A prescindere quindi dalla proroga che può essere accordata per casi particolari, con la legge di conversione del D.L. n. 21/2022, verrà disposto il differimento di un anno per i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.

La proroga può essere concessa a condizione che:

  • i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato;
  • i titoli abilitativi non risultino in contrasto con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati.

Validità estesa anche per SCIA e autorizzazioni paesaggistiche

La proroga di un anno è prevista anche per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per le autorizzazioni paesaggistiche e per le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. La disposizione si applica anche nel caso di permessi di costruire e Scia per i quali l'amministrazione competente abbia appunto accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Testo Unico Edilizia o ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Convenzioni di lottizzazione: proroga di un anno

Infine, un anno in più anche per il termine di validità e per i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

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