Proroghe, rinnovi e procedure negoziate: ANAC invita al rispetto del Codice Appalti

Intervento dell'Autorità su gravi e reiterate violazioni del Codice dei Contratti Pubblici da parte di una SA, senza tutela della concorrenza e del libero accesso al mercato

di Redazione tecnica - 09/05/2025

Il ruolo del RUP

Nella delibera, ANAC specifica come il d.lgs. n. 36/2023 abbia innovato radicalmente il ruolo del RUP, ribattezzato Responsabile Unico di Progetto, con un profilo tecnico-gestionale più ampio e responsabilità trasversali lungo l’intero ciclo dell’intervento.

Si rammenta che l’art. 15, comma 4, del Codice stabilisce che “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, restando comunque attribuite al RUP le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento”. 

Per introdurre il modello del “responsabile di fase”, l’amministrazione deve inserire nel provvedimento oltre alla nomina del RUP anche la nomina del Responsabile di fase al quale saranno attribuiti i compiti e le responsabilità specifiche per le fasi di cui sono incaricati

 

Nel caso oggetto della delibera:

  • la SA ha nominato due RUP con funzioni parzialmente sovrapposte, senza adottare un modello organizzativo coerente con quanto previsto dall’art. 15, comma 4;
  • non è stata esplicitata alcuna ripartizione di responsabilità tra “responsabile di affidamento” e “responsabile di esecuzione”;
  • è stato violato il principio di unicità del RUP, che deve restare figura centrale, anche quando coadiuvato da responsabili di fase.

L’art. 6 dell’Allegato I.2 chiarisce che il RUP ha il compito di:

  • coordinare l’intero processo contrattuale, dalla programmazione all’esecuzione;
  • garantire il rispetto di tempi, costi e standard qualitativi;
  • supervisionare la sicurezza in fase di esecuzione;
  • indirizzare e controllare i responsabili di fase, ove presenti.

Nel caso in esame, l’assenza di un’architettura gestionale chiara ha generato sovrapposizioni, ritardi e scarsa accountability, compromettendo l’efficacia delle procedure.

 

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