Redazione offerta tecnica: il TAR sulla tassatività delle cause di esclusione
Niente sanzioni espulsive automatiche per il superamento dei limiti dimensionali nella relazione: serve la prova di un vantaggio indebito e della violazione della par condicio
Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare comporta l’automatica esclusione dell’offerta o la sola espunzione della parte eccedente? E in che misura l’eventuale violazione incide sulla par condicio tra concorrenti? Escludere un OE dalla procedura per questo motivo è legittimo oppure non tiene conto del principio di tassatività delle cause di esclusione?
A fornire delle indicazioni in proposito è il TAR Campania con la sentenza del 26 maggio 2025, n. 4003 offrendo un’interessante lettura sul bilanciamento tra valutazione delle offerte, rigore formale e libertà di concorrenza.
Tassatività delle cause di esclusione: il TAR sul limite dimensionale della relazione
Il caso riguarda l’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto di servizi. Secondo la ricorrente, la relazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria conteneva un numero di pagine superiore rispetto a quello stabilito dal disciplinare, in violazione della clausola che vietava la valutazione del contenuto eccedente i limiti per ciascun criterio.
La Commissione avrebbe quindi attribuito punteggio per contenuti illustrati oltre i limiti consentiti, in violazione dell’autovincolo derivante dalla lex specialis e della par condicio, poiché la ricorrente si era invece attenuta rigorosamente ai vincoli di impaginazione, rinunciando a inserire contenuti potenzialmente valutabili.
Una tesi che il TAR ha ritenuto infondata, chiarendo che il mero superamento delle pagine previste non può determinare un indebito vantaggio se non viene fornita prova della rilevanza dei contenuti eccedenti nella formazione del punteggio.
Non solo: la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell’offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali.
Una clausola simile, se interpretata nel senso che la mancata osservanza di una mera modalità redazionale di formulazione del testo comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per:
- violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione;
- violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO