Redazione offerta tecnica: il TAR sulla tassatività delle cause di esclusione
Niente sanzioni espulsive automatiche per il superamento dei limiti dimensionali nella relazione: serve la prova di un vantaggio indebito e della violazione della par condicio
La sentenza del TAR: il rigore formale non deve prevalere sulla sostanzialità dell'offerta migliore
Ritornando al caso in esame, il TAR ha sottolineato che vanno richiamati, inoltre, i principi più volte affermati sui limiti dimensionali imposti alla formulazione della relazione tecnica allegata all’offerta, in base ai quali:
- la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis;
- il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione del limite di pagine imposto dalla lex specialis, deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro.
Nel caso concreto, l’offerta tecnica dell’aggiudicatario conteneva numerosi grafici e tabelle, che non erano da computare nel calcolo delle pagine, a quel punto perfettamente rientranti nel numero stabilito dal disciplinare di gara.
Il ricorso è stato quindi respinto: i limiti redazionali devono essere interpretati in modo sostanziale, senza derive formalistiche, mentre clausole sanzionatorie automatiche per aspetti formali sono nulle.
In assenza di una prova specifica del vantaggio ottenuto mediante la violazione, non si può parlare di violazione della par condicio. La tutela della concorrenza e dell’interesse pubblico passa, prima di tutto, dalla valutazione effettiva della qualità tecnica delle offerte.
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