Regione Siciliana: in Gazzetta le modifiche alla legge n. 16/2016

Entrano in vigore, con la legge n. 23/2021, oggi stesso le modifiche a 23 articoli della legge della Regione Siciliana n. 16 del 10 agosto 2016

di Paolo Oreto - 13/08/2021

Pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale di oggi 13 agosto 2021 la Legge Regione siciliana 6 agosto 2021, n. 23 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”.

Parto lungo e laborioso

La nuova legge regionale che ha avuto un parto lungo e laborioso che parte dalla presentazione del disegno di legge di inizitiva governativa su proposta dell’Assessore del Territorio dellìambiente del 18/12/2019, esitato dalle competenti commissioni il 21 luglio 2020 e che ha occupato, dal 7 ottobre 2020 al 20 luglio 2021, innumerevoli sedute dell’assemblea regionale siciliana entra in vigore oggi stesso ed è costituita da 46 articoli suddivisi nei seguenti Capi:

  • Capo I (artt. 1-26) - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Capo II (artt. 27-46) - Ulteriori disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica

Modifiche e nuovi recepimenti nella L.R. n. 16/2016

Con i primi 26 articoli sono introdotte modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli della legge n. 16:

  • Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 2. Modifiche alla rubrica del Tiolo II della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 3. Modifiche agli articoli 2 e 17 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 6. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 7. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 8. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 9. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 10. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 11. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 13. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 14. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 15. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 16. Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 17. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 18. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 19. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 20. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 21. Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 22. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 23. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
  • Art. 24. Recepimento con modifiche dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ed inserimento nella legge regionale dell’articolo 14-bis
  • Art. 25. Recepimento con modifiche dell’articolo 85 del decreto del Presdente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ed inserimento nella legge regionale dell’articolo 14-ter
  • Art. 26. Recepimento con modifiche dell’articolo 86 del decreto del Presdente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ed inserimento nella legge regionale dell’articolo 14-quater

Modifiche dell’articolo sulla cessione di cubatura

Tra i tanti articoli di assoluto interesse l’articolo 17 della nuova legge che introduce modifiche sostanziali all’articolo 22 rubricato “Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie” della legge regionale n. 16/2016 e nel dettaglio al previgente comma 1 aggiunge i seguenti commi:

1 bis. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all’articolo 23 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, i comuni, nelle more dell’approvazione del PUG, possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante l’approvazione con delibera di consiglio comunale di specifico regolamento per il trasferimento di diritti edificatori.

1 ter. Nelle more o in assenza delle specifiche norme regolamentari previste dal comma 1 bis, il trasferimento di diritti edificatori di cui al presente articolo può avvenire soltanto all’interno dello stesso comune tra lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea (ZTO) e di uguale densità edilizia.

1 quater. Ai fini del trasferimento di diritti edificatori previsto dal presente articolo, i comuni nell’ambito del proprio territorio possono autorizzare la delocalizzazione di volumetrie sino al 100 per cento del volume ammissibile nella zona omogenea di destinazione finale.

1 quinquies. I comuni già dotati di regolamento per il trasferimento di diritti edificatori, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo stesso alle disposizioni di cui al presente articolo.

1. sexies. Non è consentito il trasferimento di diritti edificatori tra comuni diversi, cui territori ricadono all’interno dello stesso piano ASI.”.

Testo coordinato

Nei prossimi giorni, pubblicheremo il testo della legge regionale n. 16/2016 coordinato con la legge regionale n. 21/2021.

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