Regolamento Edilizio Unico, la Regione Siciliana approva lo schema

Obiettivo è uniformare i Regolamenti edilizi comunali, fermo restando la possibilità di apportare modifiche entro 120 giorni dall'approvazione del Decreto

di Redazione tecnica - 07/06/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 giugno 2022, N. 26, S.O. n. 1, il Decreto Presidenziale del 20 maggio 2022, n. 531, con il quale è stato approvato il Regolamento tipo edilizio unico.

Regolamento tipo edilizio unico: la Regione Siciliana approva lo schema

Il Regolamento tipo edilizio unico è finalizzato ad uniformare, in tutto il territorio regionale, i Regolamenti edilizi comunali in modo tale che abbiano principi generali fondati su un insieme di definizioni uniformi, di procedure e modalità di attuazione dell'attività edilizia comuni ed omogenee, fermo restando la possibilità, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 16/2016, di apportare integrazioni, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto, al fine di adattare il Regolamento edilizio alle specifiche caratteristiche locali.

Composizione del Regolamento tipo edilizio unico

Lo schema di Regolamento tipo edilizio unico, aggiornato con le disposizioni normative di cui al D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e di cui alla legge regionale 6 agosto 2021, n.23, è stato realizzato grazie al lavoro svolto dal Tavolo tecnico, presieduto dal Dirigente Generale dell’Urbanistica, cui hanno partecipato i Rappresentanti dell’A.N.C.I. Sicilia, della Consulta degli Ordini degli Architetti di Sicilia, della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, dell'Ordine regionale dei Geologi di Sicilia, della Federazione Regionale degli Ordini professionali dei Dottori Agronomi e Forestali di Sicilia, della Rete delle Professioni tecniche di Sicilia, della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Sicilia, della Consulta regionale dei Geometri e Geometri laureati di Sicilia nonché dei Comuni di Catania e di Palermo.

Esso è così articolato:

Parte Prima - Principi Generali e Disciplina Generale dell'Attività Edilizia

Titolo I - Norme Generali

Capo I - Oggetto del Regolamento Edilizio

  • Art. 1 - Ambito di applicazione;
  • Art. 2 - Competenze del Comune;
  • Art. 3 - Aggiornamento del Regolamento Edilizio;
  • Art. 4 - Riferimenti a leggi e regolamenti da osservare nell’attività edilizia.

Parte Seconda - Disposizioni Regolamentari Comunali in Materia Edilizia

Titolo I - Disposizioni Organizzative e Procedurali

Capo I - Organizzazione degli uffici: SUE, SUAP e organismi consultivi

  • Art. 5 - Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e Coordinamento con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e con altri Uffici comunali;
  • Art. 6 - Organi consultivi, Commissioni e Comitati.

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

  • Art. 7 - Autotutela e riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
  • Art. 8 - Certificato di destinazione urbanistica;
  • Art. 9 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
  • Art. 10 - Agibilità, sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità;
  • Art. 11 - Opere di urbanizzazione;
  • Art. 12 - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
  • Art. 13 - Pareri preventivi;
  • Art. 14 - Ordinanze, interventi urgenti e straordinari, e interventi sostitutivi;
  • Art. 15 - Partecipazione al procedimento;
  • Art. 16 - Pubblicità, trasparenza ed economicità del procedimento amministrativo;
  • Art. 17 - Il “Fascicolo del fabbricato”.

Titolo II - Disciplina della Esecuzione dei Lavori

Capo I - Norme Procedimentali sull’Esecuzione dei Lavori

  • Art. 18 - Inizio, differimento e fine dei lavori;
  • Art. 19 - Varianti;
  • Art. 20 - Mancata ultimazione dei lavori;
  • Art. 21 - Occupazione di suolo pubblico;
  • Art. 22 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ecc.

Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori

  • Art. 23 - Principi generali dell’esecuzione dei lavori;
  • Art. 24 - Punti fissi di linea e di livello;
  • Art. 25 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
  • Art. 26 - Cartelli di cantiere;
  • Art. 27 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni;
  • Art. 28 - Tolleranze costruttive;
  • Art. 29 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera;
  • Art. 30 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
  • Art. 31 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

Titolo III - Disposizioni per la Qualità Urbana, Prescrizioni Costruttive e Funzionali

Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio

  • Art. 32- Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici;
  • Art. 33 - Requisiti prestazionali degli edifici;
  • Art. 34 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”);
  • Art. 35 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale (prefabbricazione, legno, acciaio, alluminio, vetro);
  • Art. 36 - Incentivi;
  • Art. 37 - Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
  • Art. 38 - Dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
  • Art. 39 - Strutture sanitarie private;
  • Art. 40 - Edilizia privata scolastica e per l’infanzia;
  • Art. 41 - Strutture ricettive;
  • Art. 42 - Strutture e attrezzature per lo sport e lo svago;
  • Art. 43 - Strutture per la ristorazione e somministrazione;
  • Art. 44 - Strutture di intrattenimento;
  • Art. 45 - Strutture per attività produttive agricole, artigianali, commerciali e industriali;
  • Art. 46 - Strutture specializzate per l’agricoltura;
  • Art. 46 bis - Dotazioni igienico sanitarie per le strutture specializzate per l'agricoltura.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

  • Art. 47 - Strade e viabilità;
  • Art. 48 - Porticati;
  • Art. 49- Piste ciclabili;
  • Art. 50 - Aree per parcheggio;
  • Art. 51 - Piazze e aree pedonalizzate;
  • Art. 52 - Passaggi pedonali e marciapiedi;
  • Art. 53 - Passi carrai ed uscite per autorimesse;
  • Art. 54 - Dehors su suolo pubblico e privato ad uso pubblico;
  • Art. 55 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni;
  • Art. 56- Recinzioni di spazi pubblici;
  • Art. 57- Numerazione civica.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

  • Art. 58 - Aree verdi;
  • Art. 59 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
  • Art. 60 - Orti urbani;
  • Art. 61 - Parchi e percorsi in territorio rurale, sentieri;
  • Art. 62 - Tutela del suolo e del sottosuolo.

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

  • Art. 63 - Approvvigionamento idrico;
  • Art. 64 - Depurazione e smaltimento delle acque;
  • Art. 65 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, aree ecologiche;
  • Art. 66 - Distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
  • Art. 67 - Ricarica dei veicoli elettrici;
  • Art. 68 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
  • Art. 69 - Telecomunicazioni e impianti di ricezione satellitare.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

  • Art. 71 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
  • Art. 72 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
  • Art. 73 - Allineamenti, arretramenti e confrontanza;
  • Art. 74 - Piano del colore;
  • Art. 75 - Coperture degli edifici;
  • Art. 76 - Illuminazione pubblica;
  • Art. 77 - Intercapedini e griglie di aerazione;
  • Art. 78 - Serramenti esterni degli edifici;
  • Art. 79 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
  • Art. 80 - Cartelloni pubblicitari;
  • Art. 81 - Muri di cinta;
  • Art. 82 - Beni culturali ed edifici storici;
  • Art. 83 - Cimiteri monumentali e storici;
  • Art. 84 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per l’accesso e l’esodo dagli edifici.

Capo VI - Elementi costruttivi

  • Art. 85 - Accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici. Superamento barriere architettoniche;
  • Art. 86 - Serre bioclimatiche;
  • Art. 87 - Produzione del calore e climatizzazione;
  • Art. 87 bis - Centrali termiche, forni, canne fumarie e camini;
  • Art. 88 - Impianti di illuminazione;
  • Art. 89 - Corti e cortili;
  • Art. 90 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine;
  • Art. 91 - Recinzioni private;
  • Art. 92 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici;
  • Art. 93 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza;
  • Art. 94 - Piscine;
  • Art. 95 - Tettoie, verande ed altri accessori a corredo degli immobili.

Titolo IV - Vigilanza e Sistemi di Controllo

  • Art. 96 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
  • Art. 97 - Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori;
  • Art. 98 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

Titolo V - Norme Transitorie

  • Art. 99 - Entrata in vigore, e disposizioni transitorie e finali

La Circolare dell'Assessorato

In riferimento al Regolamento, l'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento dell’Urbanistica ha pubblicato la circolare del 26 maggio 2022, n. 2. Essa richiama l’art. 2 della l. r. Sicilia n. 16/2016, che rappresenta il presupposto per l’emanazione del regolamento: esso infatti ha previsto che, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, emanasse appunto un decreto recante un Regolamento tipo edilizio unico, finalizzato ad uniformare, in tutto il territorio regionale, i Regolamenti edilizi comunali, fermo restando la possibilità, nei 120 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione, di apportare, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, integrazioni finalizzate ad adattare il Regolamento edilizio alle specifiche caratteristiche locali.

L’altro riferimento normativo nell’emanazione del Regolamento Edilizio è l’art. 29 della l.r. Sicilia n. 19/2020 “Norme per il governo del territorio”, con il quale è stato disposto che tutti i Comuni dell'Isola sono tenuti ad adottare con apposita deliberazione del Consiglio comunale, il Regolamento tipo edilizio unico, entro 120 gg successivi alla data di pubblicazione nella G.U.R.S. del decreto presidenziale. Il Regolamento edilizio comunale (REC) è approvato separatamente dal piano urbanistico comunale del quale costituisce comunque parte integrante e sostanziale.

Decorso il termine senza che il Comune abbia adottato con propria deliberazione il Regolamento tipo edilizio unico, le disposizioni del Decreto Presidenziale n. 531/GAB del 20 maggio 2022 prevalgono sulle norme dei Regolamenti edilizi comunali previgenti.

Gli allegati al Regolamento

AI Regolamento edilizio unico tipo sono allegati i seguenti documenti:

  • Quadro delle definizioni uniformi e inderogabili per tutti i comuni italiani (Allegato “A”);
  • Scheda relativa al “Fascicolo del fabbricato” per gli edifici esistenti (Allegato “B”).

Il Quadro delle definizioni uniformi è il documento approvato in sede di Intesa tra Stato, Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016, modificato per la Regione Siciliana, esclusivamente, nella definizione inerente al “carico urbanistico” definito dall’art.24 della dalla legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e s.m.i. Questo documento non potrà essere modificato in sede comunale in quanto le definizioni sono riferimento omogeneo per tutti i Comuni italiani.

L'allegato “B” fa invece riferimento al “Fascicolo del fabbricato” di cui all'art. 32 della l.r. Sicilia n. 23/2021, regolamentato all’art.17 del nuovo Regolamento edilizio. Esso dispone che, in fase di prima applicazione, la redazione del fascicolo del fabbricato sia obbligatoria esclusivamente per le nuove costruzioni oppure per le costruzioni oggetto di sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento, pubbliche o private, realizzate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n.23.

Tuttavia, come segnalato nella stessa circolare, il comma 3, prevede che l’Amministrazione comunale può estendere la redazione del fascicolo anche ai fabbricati esistenti; in questo caso esso conterrà i dati di cui all'Allegato “B”.

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