Relazione tecnica troppo lunga: è causa di esclusione?
La SA deve effettuare la valutazione sempre "cum grano salis": i limiti redazionali delle offerte tecniche non possono prevalere sulla sostanza dell’offerta
La centralità del principio di tassatività delle cause di esclusione
Anche l’ANAC, come ricordato nella motivazione della sentenza, ha chiarito che la limitazione dimensionale della relazione tecnica deve essere intesa come indicazione e non come prescrizione cogente. Nessuna disposizione normativa – né del Codice né di altra fonte – prevede che la violazione di un limite formale nel numero di pagine comporti automaticamente esclusione o penalizzazione dell’offerta.
La violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, d.lgs. n. 36/2023) rende pertanto nulla ogni clausola che, senza un espresso fondamento normativo, attribuisca rilevanza espulsiva a mere difformità redazionali prive di impatto sostanziale sulla valutazione dell’offerta.
Ulteriore elemento di rilievo è la precisazione operata dal TAR in merito al contenuto della documentazione contestata. Nel caso concreto, le pagine successive alla quarta erano dedicate quasi integralmente a elaborati grafici, e non a contenuti testuali descrittivi. Ciò comporta che il limite previsto per la “relazione descrittiva” non potesse essere applicato in modo meccanico anche a elementi di tipo grafico, concorrenti alla completezza della proposta progettuale, senza aggravare in modo significativo l’attività valutativa della commissione.
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