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Responsabilità progettuale: la nuova era dopo il correttivo al Codice Appalti

Il Principio del favor contractus e le innovazioni in materia di esternalizzazione della progettazione dopo il correttivo al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Pietro Grosso - 25/02/2025

L'emanazione del Decreto Legislativo n. 209/2024 ha introdotto rilevanti modifiche in materia di esternalizzazione della progettazione, prevedendo un'integrazione normativa nell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Tale innovazione si sostanzia nell’inserimento del comma 8-bis, che impone l’inclusione nei contratti di progettazione di una clausola espressa atta a disciplinare preventivamente le conseguenze di errori o omissioni progettuali emersi in fase esecutiva.

La nuova previsione normativa

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1463/2024, ha formulato una lettura sistematica della novella legislativa, evidenziando come la ratio legis risieda nella necessità di garantire un equo bilanciamento tra tutela dell’interesse pubblico e responsabilità del progettista. Il testo normativo dispone testualmente che:

"In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione".

La disposizione mira a contrastare prassi elusive, imponendo una responsabilità diretta e inderogabile del progettista per errori che compromettano la realizzazione dell’opera o la sua utilizzabilità. Pacta quae contra legem fiunt, nullius momenti sunt. È un principio giuridico che esprime l'invalidità degli accordi contrari alla legge, ribadendo che qualsiasi contratto o accordo che violi norme imperative non produce effetti giuridici. Questo concetto è fondamentale nel diritto civile e amministrativo, specialmente in materia di contratti pubblici e obbligazioni.

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