Rettifica tabelle millesimali: sono dovuti gli arretrati?
La Cassazione interviene sulle quote dovute in caso di ricalcolo delle tabelle millesimali effettuato dal Tribunale, specificando se la decisione abbia efficacia dichiarativa o costitutiva
Efficacia costitutiva o dichiarativa? L'ordinanza della Cassazione
Il giudizio è stato riunito con altra causa promossa dalla stessa condomina avverso una seconda delibera assembleare, anch’essa fondata sulla nuova tabella. In primo grado, il Tribunale ha annullato entrambe le deliberazioni condominiali mentre in appello, la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di pagamento da parte del Condominio di un indennizzo per indebito arricchimento, potendo il singolo condomino e non il Condominio pretenderne il pagamento.
Una tesi che gli ermellini hanno cassato: trattandosi di deperimento della cassa comune derivante da un riparto iniquo è il Condominio – e non i singoli – il soggetto legittimato ad agire ai sensi dell’art. 2041 c.c.
In particolare, qualora il singolo abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali non rispondenti alla reale valore dell’unità, il risparmio di spesa ottenuto corrisponde a un arricchimento indebito, con depauperamento della cassa comune in assenza di giustificazione relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero Condominio, che è, quindi, legittimato ad agire per l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Da qui il rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, per una nuova valutazione della domanda riconvenzionale del Condominio.
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