Rifiuti inerti da attività edilizie: in Gazzetta il regolamento del MIMS

Stabiliti i criteri specifici per cui i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184 -ter del d.Lgs. n. 152/2006

24/10/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, n. 152, il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che fa seguito al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 15 luglio 2022.

Criteri gestione rifiuti da attività di costruzione: il regolamento del MITE

Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)  sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Come specificato nel provvedimento, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1; inoltre l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato tto e utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3, da inviare all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

Inoltre il produttore di aggregato recuperato deve conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione per eventuali controlli, così come deve conservare per 5 anni, un campione di aggregato recuperato prelevato in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Sistema di gestione e monitoraggio

ll produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata con l’obiettivo di dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Mite valuterà una possibile revisione dei criteri. Inoltre sempre entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il produttore dovrà presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, ovvero i  limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.

Inoltre, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento nonchè quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del medesimo decreto.

Gli allegati al Regolamento

Fanno parte del Regolamento:

  • l’Allegato 1, relativo all’art. 3, “Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto”. Esso specifica:
    • le tipologie di rifiuti ammessi;
    • le verifiche sui rifiuti in ingresso;
    • il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
    • le Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE dell’aggregato recuperato.
  • l'Allegato 2, relativo all’articolo 4, che contiene le indicazioni sugli utilizzi dell’aggregato recuperato;
  • l'Allegato 3, relativo all’art. 5, contenente la dichiarazione di conformità (DDC) che il produttore deve compilare e inviare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
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