Riforma Codice dei contratti: le incongruenze sulle tariffe professionali

L'attuale schema di Codice dei contratti ha incongruenze rispetto ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega. Ecco la seconda

di Paolo Oreto - 23/12/2022

Prosegue la nostra disamina delle incongruenze tra i contenuti della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 (Legge delega) e lo schema di Decreto Legislativo per la riforma del Codice dei contratti pubblici approvato dal Consiglio dei Ministri.

Le incongruenze sulle tariffe professionali

Dopo aver parlato del divieto di affidamento di prestazioni professionali gratuite, sul quale si è evidentemente dimenticato delle differenti configurazioni degli operatori, oggi evidenziamo le incongruenze relative al principio stabilito all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge delega in cui è riportato espressamente “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, ………”.

Leggendo l’articolato del Codice dei contratti approvato dal Consiglio dei Ministri non è dato sapere che fine farà il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e come si comporteranno gli enti appaltanti per determinare gli importi a base d’asta per i servizi di architettura e di ingegneria.

Il calcolo dell'importo a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, se non dovessero arrivare nuove modifiche ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, verranno abrogati i commi 8, 8-bis ed 8-ter, articolo 24 dell'attuale D.Lgs. n. 50/2016 che così recitano:

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma (n.d.r. si tratta del d.m. 17 giugno 2016), si applica l'articolo 216, comma 6.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.

Il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità

Com’è possibile di parlare di “rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità” quando ogni stazione appaltate potrà decidere a proprio piacimento gli importi a base d’asta dei servizi di architettura e di ingegneria da affidare all’esterno?

L’individuazione dell’importo a base d’asta diventerebbe soggettivo e non oggettivo e sarebbe, tra l’altro idoneo ad eludere le soglie individuate all’articolo 14 comma 1, lettere b) e c) e comma 2, lettere b) e c) dello schema di codice stesso.

Si parla di "oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi" solo all'interno dell'art. 41 dello schema di Decreto in cui però non si fa mai riferimento ad un parametro quantitativo, indispensabile per evitare sperequazioni, differenze e, quindi, poca trasparenza.

Il comma 10 dell'art. 41 prevede solo che “Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente”.

Nulla viene previsto in merito alla quantificazione degli stessi.

Una possibile soluzione

Per ovviare ad un inconveniente abbastanza grave, potrebbe essere opportuno aggiungere, dopo il comma 10, i seguenti:

10-bis. Il valore stimato dei servizi di architettura e ingegneria è calcolato utilizzando le tabelle allegate al decreto che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanerà entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. I predetti corrispettivi, così calcolati, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale strumento di calcolo ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica il decreto di cui all’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016, con ripartizione dei corrispettivi relativi al progetto definitivo tra le due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, in relazione alle prestazioni richieste.

10-ter. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 10-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

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