Riforma testo unico edilizia e urbanistica: ecco le proposte della Commissione

Dalla Commissione di esperti del MiMS due proposte di disegno di legge per riformare il d.P.R. n. 380/2001 e le norme sul governo del territorio

di Gianluca Oreto - 27/10/2022

Benché a fine 2020 un tavolo tecnico istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) abbia già predisposto un testo di riforma dell'attuale d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), con Decreto n. 441 dell'11 novembre 2021, l'allora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MiMS), Enrico Giovannini, ha definito la composizione di una Commissione per la riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio, standard urbanistici e in materia edilizia che ha deciso di prendere una strada diversa da quella tracciata dal CSLLPP.

Il progetto di riforma della normativa edilizia e urbanistica

Una strada che ad oggi ha condotto alla definizione:

  • di uno schema di disegno di legge che mira a introdurre modifiche, in funzione di semplificazione della disciplina e di risoluzione di alcune perduranti criticità applicative, alle norme contenute nel d.PR. n. 380/2001, senza prevedere quella riforma organica che gli operatori del settore attendono da anni;
  • di un disegno di legge, sotto la rubrica “Principi fondamentali e norme generali in materia di governo del territorio”, che ha l’obiettivo di realizzare una riforma complessiva della legislazione statale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

Le modifiche al d.P.R. n. 380/2001

Come indicato nella relazione illustrativa, il lavoro svolto dalla Commissione non si spinge oltre delle modifiche puntuali all'articolato del d.P.R. n. 380/2001, non prevedendo la riscrittura organica del testo normativo a causa di "iniziali difficoltà nell’avvio delle attività" e "dell’interruzione anticipata della legislatura".

Sebbene l'impegno della Commissione abbia prodotto uno schema di disegno di legge che sembra intervenire su alcune delle maggiori problematiche applicative del testo unico edilizia, la sensazione è che le conclusioni rappresentino un esercizio di stile che al più condurranno ad uno dei tanti provvedimenti di modifica. Niente di più di quello che è accaduto negli ultimi anni, ovvero nulla di davvero risolutivo.

La Commissione rileva l'esistenza di un elaborato predisposto dal gruppo di lavoro istituito presso il CSLLPP, improntato a una generale riscrittura della disciplina delle costruzioni in senso ampio, ma ammette che si è preferito prescindere da una sua più approfondita considerazione che avrebbe imposto riflessioni più ampie e complesse incompatibili con i tempi ristretti imposti.

Secondo la Commissione "Non si è trattato di una scelta semplice, essendo notorio che il suddetto decreto, il quale già fin dalla sua entrata in vigore scontava alcune criticità che ne hanno condizionato il buon funzionamento in fase applicativa (si pensi, per fare un esempio, al problema del suo rapporto con la legislazione regionale in subiecta materia, laddove, a fronte della quasi coeva entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, manca nel T.U. una precisa individuazione delle norme di principio cogenti per il legislatore regionale, in modo da costringere gli interpreti e la giurisprudenza a faticose operazioni di enucleazione), e in seguito ha conosciuto plurimi interventi di integrazione e modifica, talvolta indotti dall’insorgere di specifiche problematiche in sede pratica, e che hanno reso la disciplina nel suo complesso non lineare e a tratti confusa, con l’effetto di determinare anche un incremento del contenzioso. Tale situazione è evidente soprattutto con riferimento alle norme in tema di definizione degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, che costituiscono uno dei terreni su cui il presente articolato normativo ambisce a portare un contributo alla semplificazione".

Entrando nel merito di questo ddl di modifica, esso si compone di un solo articolo, un solo comma e tante lettere (fino alla gg)) che non agevolano la comprensione delle disposizioni mancando un vero percorso logico. Gli obiettivi dichiarati dalla Commissione sono:

  • rendere più agevole la riconduzione degli interventi edilizi alle diverse tipologie attraverso un intervento sulle definizioni degli interventi medesimi (che oggi pongono plurimi problemi interpretativi e applicativi, come è noto, soprattutto con riguardo agli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti);
  • semplificare la disciplina dei titoli abilitativi, attraverso la soppressione della comunicazione di inizio attività asseverata (CILA) e il ripristino dell’originario impianto basato sulla tripartizione tra interventi soggetti a permesso di costruire, interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e interventi di edilizia libera;
  • introdurre una previsione espressa in tema di legittimazione a ricorrere avverso i titoli abilitativi, materia che ha a lungo affannato la prassi e la giurisprudenza e che forse non ha ancora trovato una definitiva sistemazione;
  • introdurre una compiuta disciplina dei rimedi giudiziali a disposizione del terzo che intenda insorgere avverso l’attività edilizia avviata da taluno sulla base di una SCIA, questione oggi più che mai aperta;
  • risolvere ulteriori questioni interpretative su disposizioni introdotte negli ultimi anni, che hanno determinato l’intervento di circolari del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e in alcuni casi anche rimessioni alla Corte costituzionale;
  • introdurre ulteriori modifiche volte a rendere la normativa del T.U.E. coerente con i mutamenti del quadro legislativo esterno rilevante ad oggi intervenuti, nonché eliminare previsioni tuttora in vigore e ormai dissonanti rispetto a detto quadro legislativo.

In allegato la relazione illustrativa e il testo dello schema di ddl di modifica.

Riforma urbanistica

Diversamente dal testo dello schema di ddl di modifica del testo unico edilizia, per la riforma della legge urbanistica lo sforzo è stato decisamente maggiore con la produzione di un disegno di legge rubricato "Principi fondamentali e norme generali in materia di governo del territorio", costituito da 22 articoli che hanno l'obiettivo di realizzare una riforma complessiva della legislazione statale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio, superando l’attuale assetto, ormai estremamente frammentato ma incentrato ancora sul ceppo della risalente legge n. 1150/1942, solo parzialmente rivista e adeguata a seguito della diversa suddivisione delle competenze in subiecta materia conseguente all’istituzione delle autonomie regionali e - più di recente - alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Il disegno di legge si compone di 22 articoli:

  • Articolo 1 Oggetto
  • Articolo 2 Contenuti del governo del territorio
  • Articolo 3 Principi fondamentali del governo del territorio
  • Articolo 4 Disciplina del consumo di suolo
  • Articolo 5 Sostenibilità ambientale
  • Articolo 6 Pianificazione del territorio
  • Articolo 7 Il Piano strategico metropolitano
  • Articolo 8 Il Piano territoriale generale metropolitano
  • Articolo 9 Forma e contenuto dei piani urbanistici comunali e intercomunali
  • Articolo 10 Regime dei diritti edificatori
  • Articolo 11 Dotazioni urbanistiche e territoriali
  • Articolo 12 Perequazione urbanistica
  • Articolo 13 Perequazione territoriale
  • Articolo 14 Compensazione e incentivazioni urbanistiche
  • Articolo 15 Contributo straordinario
  • Articolo 16 Strumenti urbanistici attuativi convenzionati
  • Articolo 17 Norme di principio per la rigenerazione urbana
  • Articolo 18 Urbanistica consensuale e accordi di pianificazione
  • Articolo 19 Partecipazione dei cittadini e dei titolari di interessi collettivi e diffusi
  • Articolo 20 Vigilanza sul territorio e regime sanzionatorio.
  • Articolo 21 Giurisdizione
  • Articolo 22 Abrogazioni

In allegato la relazione illustrativa e il testo del disegno di legge.

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