Risarcimento danni ambientali: prescrizione dopo 5 anni

Da quando decorrono i termini per la prescrizione di una sanzione risarcitoria a compenso della sanatoria ambientale? Lo spiega il Tar Catanzaro

di Redazione tecnica - 22/12/2021

Risarcimento per danni ambientali: la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n.42 del 2004 (Codide dei Beni culturali e del Paseaggio) ha un termine superato il quale non è più esigibile. Lo ha confermato il Tar Calabria con la sentenza n. 2230/2021 sul ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento con cui un Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione ha disposto il pagamento di una somma a risarcimento di danni ambientali.

Risarcimento per danni ambientali: i termini di prescrizione

Nel caso in esame, il proprietario di un immobile costruito in assenza di titoli abilitativi ha presentato nel 1986 una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 31 della l. n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio). Il Comune, all’esito del procedimento di cui all’art. 35 della l. 47 del 1985, nel 2012 ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, anche alla luce dei vincoli ambientali presenti nell’area in cui si era edificato.

In particolare, l’amministrazione aveva accertato la presenza di tutti i requisiti richiesti per il rilascio del provvedimento, tra cui il nulla osta paesaggistico-ambientale (più correttamente, l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria), rilasciato dall’amministrazione Provinciale e confermato anche dalla Soprintendenza competente. Nello stesso provvedimento, il Comune precisava che il proprietario si assumeva l’obbligo di pagare delle somme a titolo di indennità pecuniaria, quando la Commissione Regionale ne avesse determinato l’ammontare.

Tale sanzione è stata quantificata nel 2017 in circa 8.500 euro, a titolo d’indennità pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n.42 del 2004, applicando l’indennizzo relativo alla sanatoria ambientale delle opere realizzate abusivamente. Da qui il ricorso, per intervenuta prescrizione del credito vantato dall’amministrazione per il decorso del termine di cui all’art. 28 della Legge 689/1981.

Prescrizione sanzione amministrativa: la sentenza del Tar

Nel valutare il caso, il giudice amministrativo ha ricordato che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, prevista per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, ha natura di sanzione amministrativa e comporta appunto l'applicazione della disciplina di cui alla legge n.689/1981 sulle sanzioni amministrative.

In particolare, la disposizione di cui all’art. 28 della l. n. 689 del 1981 “è infatti applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 689 del 1981 e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria”. In conclusione, la sanzione di cui all’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 non ha natura risarcitoria ma è amministrativa, applicabile a prescindere dal danno ambientale effettivamente arrecato.

Termini prescrizione: da quando decorrono?

Nel dettare la disciplina relativa alla prescrizione, l’art. 28 della l. 689 del 1981 individua i cinque anni quale termine per l’esercizio del diritto da parte dell’amministrazione alla riscossione delle somme, che decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione da parte del privato. Con riferimento alla sanzione per danni ambientali, detto dies a quo è stato individuato dalla recente giurisprudenza amministrativa, nel giorno di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con il quale va fatto coincidere il momento di cessazione del carattere permanente dell’illecito.

Fino al momento in cui il comune non concede la sanatoria, il privato non è infatti in grado di conoscere se potrà mantenere l'immobile ovvero demolirlo, rendendo dunque inesigibile la pretesa sanzionatoria da parte dell’Amministrazione. Detta pretesa, deve essere invece avanzata nel termine prescrizionale decorrente dal provvedimento di rilascio del permesso in sanatoria, che chiarisce la posizione giuridica del privato al mantenimento del bene. La cessazione dell’abuso si configura infatti quando l’Amministrazione rilascia la necessaria autorizzazione paesaggistica anche se in sanatoria, facendo decorrere il termine prescrizionale da tale momento.

Applicando questi principi al caso in esame, dato che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte del Comune è avvenuto a marzo 2012,  è questo il momento di decorrenza del termine prescrizionale. La sanzione di cui all’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, notificata dalla Regione ad aprile 2017, è dunque avvenuta oltre il termine quinquennale previsto, quando era già intervenuta la prescrizione. Non solo: qualora si volesse identificare il dies a quo nel momento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, questa era stata ottenuta nel 2005, per cui il provvedimento impugnato sarebbe comunque intervenuto ben oltre il termine prescrizionale.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato accolto per l’intervenuta prescrizione della sanzione ai sensi dell’art. 28 della l. 689 del 1981, con annullamento del provvedimento sanzionatorio.

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