Rischio amianto: dall'INAIL una guida alle nuove regole europee per la tutela dei lavoratori

Dal nuovo limite di esposizione agli obblighi di notifica, fino all'estensione della sorveglianza sanitaria e del campo di applicazione della disciplina: il fact sheet INAIL approfondisce le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2023/2668 e recepite dal D.Lgs. n. 213/2025

di Redazione tecnica - 25/06/2026

A distanza di oltre trent'anni dal divieto introdotto in Italia, milioni di lavoratori possono ancora entrare in contatto con materiali contenenti amianto durante interventi di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e gestione dei rifiuti, attività che interessano quotidianamente imprese, professionisti e operatori del settore delle costruzioni.

È in questo contesto che si inserisce il nuovo fact sheet pubblicato dall'INAIL, dedicato alla Direttiva (UE) 2023/2668, che ha modificato la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il documento analizza le principali novità introdotte a livello europeo e già recepite nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 213/2025, che ha aggiornato il Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. n. 81/2008, fornendo agli operatori una lettura delle modifiche più significative in termini di organizzazione delle attività lavorative, sistemi di prevenzione e obblighi a carico di datori di lavoro e imprese.

Direttiva Amianto: le principali novità illustrate dall'INAIL

Nel documento, l'INAIL offre una sintesi delle principali innovazioni introdotte dalla nuova disciplina europea, evidenziando come il legislatore abbia scelto di consolidare ulteriormente le misure di tutela in un ambito che continua a presentare criticità rilevanti sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro.

L'intervento introduce un approccio più ampio alla gestione del rischio amianto, intervenendo sui limiti di esposizione, sugli obblighi di verifica preventiva, sulle procedure di notifica agli organi di vigilanza, sulla formazione dei lavoratori e sul monitoraggio delle esposizioni professionali. Tutte modifiche che interessano direttamente non soltanto le imprese specializzate nelle bonifiche, ma anche numerosi soggetti che operano nei cantieri, nelle manutenzioni e negli interventi sugli edifici esistenti.

Esposizione all'amianto: perché l'Unione europea ha aggiornato le regole di tutela

L'INAIL ricorda che la Commissione europea stima un numero di lavoratori potenzialmente esposti compreso tra 4,1 e 7,3 milioni nei Paesi membri, dei quali tra 3,5 e 5,5 milioni risultano interessati da esposizioni sporadiche e a bassa intensità.

Il dato assume un rilievo ancora maggiore se si considera che le fibre di amianto continuano a rappresentare la principale causa dei tumori professionali riconosciuti nell'Unione europea, arrivando a incidere per il 78% delle neoplasie professionali riconosciute.

La situazione deriva soprattutto dalla presenza ancora diffusa di materiali contenenti amianto negli edifici e nelle infrastrutture realizzati prima del bando, oltre che in alcuni contesti industriali e produttivi nei quali il rischio di esposizione continua a manifestarsi durante attività di manutenzione, riparazione, demolizione e gestione dei rifiuti.

Esposizione attiva, passiva e secondaria: come cambia la classificazione del rischio amianto

Nel fact sheet, l'INAIL ricorda che la direttiva distingue l'esposizione attiva, che riguarda i lavoratori impegnati direttamente nella manipolazione di amianto o materiali contenenti amianto, dall'esposizione passiva, che interessa coloro che operano nelle vicinanze delle lavorazioni oppure all'interno di edifici in cui sono presenti materiali degradati.

A queste si aggiunge l'esposizione secondaria, che può verificarsi quando le fibre vengono trasportate all'esterno dell'ambiente di lavoro attraverso indumenti, capelli o altri materiali contaminati, determinando un potenziale rischio anche per soggetti che non partecipano direttamente alle attività lavorative.

Amianto: quali attività lavorative rientrano nelle nuove regole europee

Con la direttiva si amplia il campo di applicazione della disciplina: il rischio amianto non riguarda esclusivamente le imprese specializzate nelle bonifiche, ma può interessare una gamma molto più ampia di attività lavorative.

In particolare, rientrano nel perimetro delle nuove disposizioni gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, le attività estrattive, gli scavi in aree caratterizzate dalla presenza naturale di amianto, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze in occasione di eventi naturali estremi.

Particolarmente significativa è l'estensione alle lavorazioni che interessano edifici realizzati prima del divieto dell'amianto, così come alle attività svolte nelle cave di Pietre Verdi e negli scavi che coinvolgono terreni contenenti amianto naturale.

L'indicazione conferma come il rischio non sia più circoscritto a contesti specialistici ma debba essere valutato in un numero crescente di attività che interessano il settore delle costruzioni e delle infrastrutture.

Verifiche preventive e nuovi obblighi per i datori di lavoro

Punto centrale della nuova disciplina è il potenziamento delle misure preventive.

Per tutte le attività che possono comportare un'esposizione alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro è chiamato a effettuare una specifica valutazione dei rischi finalizzata a individuare la natura e il livello dell'esposizione dei lavoratori.

Inoltre, è necessario attribuire priorità alla rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Prima dell'avvio di lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione dovranno inoltre essere raccolte tutte le informazioni disponibili sulla presenza o sulla possibile presenza di amianto negli edifici, negli impianti e nelle altre strutture interessate dagli interventi.

Qualora durante i lavori vengano rinvenuti materiali contenenti amianto non precedentemente individuati e vi sia il rischio di dispersione di fibre nell'ambiente, le attività dovranno essere immediatamente sospese fino all'adozione delle necessarie misure di protezione.

Notifica amianto: quando è obbligatoria e quali informazioni devono essere comunicate

Tra le conseguenze operative della nuova disciplina vi è anche l'obbligo di trasmettere una specifica notifica all'organo di vigilanza territorialmente competente prima dell'avvio delle attività che comportano esposizione professionale all'amianto.

L'obbligo riguarda i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, le attività di gestione dei rifiuti, le attività estrattive e gli scavi in Pietre Verdi nei quali può verificarsi l'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto.

La comunicazione deve contenere una serie di informazioni relative all'ubicazione del cantiere, alle tipologie e ai quantitativi di amianto interessati dalle lavorazioni, ai procedimenti adottati, alle misure di protezione e decontaminazione previste, ai lavoratori coinvolti, alla durata delle attività e ai dispositivi destinati a limitare l'esposizione.

Secondo quanto evidenziato dall'INAIL, la nuova notifica presenta contenuti molto simili a quelli che caratterizzavano il Piano di lavoro amianto previsto dalla disciplina nazionale.

Nuovi limiti di esposizione all'amianto e obbligo di microscopia elettronica dal 2029

Tra le novità di maggiore impatto vi è anche la significativa riduzione del valore limite di esposizione professionale.

La direttiva prevede infatti il passaggio da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, introducendo un limite dieci volte più restrittivo rispetto a quello precedentemente applicato.

Oltre all'abbassamento del valore soglia, a partire dal 21 dicembre 2029 diventerà obbligatorio il ricorso a metodiche di analisi basate sulla microscopia elettronica a scansione (SEM) o a trasmissione (TEM), che consentono di individuare anche fibre ultrasottili non rilevabili attraverso le tecniche tradizionalmente utilizzate.

Si tratta di una delle modifiche più significative introdotte dalla direttiva, destinata ad incidere direttamente sulle attività di monitoraggio ambientale e sulla gestione delle esposizioni professionali.

Formazione, DPI e sorveglianza sanitaria: cosa cambia per i lavoratori esposti

Un ruolo centrale è attribuito alla formazione dei lavoratori e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

I lavoratori esposti o potenzialmente esposti dovranno ricevere una formazione adeguata alle attività svolte e alle modalità operative adottate, mentre gli operatori impegnati nelle attività di demolizione e rimozione dell'amianto dovranno essere formati anche sull'impiego delle tecnologie e delle attrezzature utilizzate per contenere la dispersione delle fibre durante le lavorazioni.

Particolarmente rilevante è inoltre la scelta di mantenere gli obblighi di registrazione dell'esposizione e di sorveglianza sanitaria anche nei casi di esposizione sporadica e di debole intensità. In base alla nuova disciplina, qualsiasi lavoratore esposto ad amianto o a materiali contenenti amianto dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e inserito nel Registro degli esposti, con un significativo ampliamento dei soggetti interessati da tali misure.

D.Lgs. n. 213/2025: gli effetti delle nuove regole nel sistema nazionale

Le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2023/2668 e recepite dal D.Lgs. n. 213/2025 delineano un sistema di prevenzione più rigoroso e maggiormente orientato alla ricostruzione delle esposizioni professionali nel tempo.

Tra gli obiettivi perseguiti dalla nuova disciplina vi è anche l'estensione del monitoraggio delle patologie asbesto-correlate. La direttiva prevede infatti che gli Stati membri mantengano un registro di tutte le malattie professionali correlate all'amianto diagnosticate e non più soltanto dei casi di mesotelioma, ampliando così il patrimonio informativo disponibile ai fini epidemiologici e preventivi.

La valutazione del rischio amianto va quindi sempre più integrata nella pianificazione degli interventi, soprattutto quando si opera su edifici e infrastrutture realizzati prima del divieto di utilizzo della sostanza.

In quest'ottica il fact sheet rappresenta uno strumento per imprese, datori di lavoro, coordinatori della sicurezza e professionisti del settore utile a comprendere la portata delle novità introdotte e le conseguenze operative che le nuove disposizioni implicano nella gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro.

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