Ristrutturazione edilizia: dalla Camera una nuova modifica al d.P.R. n. 380/2001

Nel testo del ddl di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 è stata inserita una importante modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 14/04/2022

Qualcosa si muove, con molta fatica e con, ancora, un retaggio che non consente stravolgimenti risolutivi. Ma nel testo del disegno di legge n. 3495-A di conversione del Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. Decreto Bollette), la Camera dei Deputati ha previsto una importante modifica al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Ristrutturazione edilizia: la modifica nel Decreto Bollette

Non stupisce più il fatto che la modifica al Testo Unico Edilizia arrivi all'interno di una legge di conversione di un Decreto Legge che dovrebbe limitarsi a risolvere il problema de contenimento dei costi dell'energia ma che in pratica contiene disposizioni di qualsiasi natura.

Entrando nel dettaglio, la Camera ha inserito all'art. 28 (Rigenerazione urbana) il comma 5-bis che prova a trovare una soluzione al "problema" della demolizione e ricostruzione in presenza di vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali).

Una problematica su cui abbiamo scritto spesso su questo portale e sulla quale abbiamo evidenziato l'incertezza applicativa dovuta alla diversa interpretazione del sesto periodo dell'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 che, nella sua attuale formulazione, ha diviso Enti, pubbliche amministrazioni e gli stessi TAR nel definire "ristrutturazione edilizia" un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio in presenza dei diversi vincoli (di area o sull'immobile) presenti all'interno del codice dei beni culturali.

La nuova definizione di ristrutturazione edilizia

Nella nuova formulazione di ristrutturazione edilizia, la Camera sta provando ad intervenire modificando il Testo Unico Edilizia nei seguenti articoli:

  • l'art. 3, comma 1, lettera, d);
  • l’articolo 10, comma 1, lettera c).

Ovvero i due articoli dove si entra nel dettaglio:

  • del perimetro di applicazione della definizione di ristrutturazione edilizia;
  • dell'utilizzo del permesso di costruire.

Con la modifica all'art. 3, comma 1, lettera d) il legislatore ha inserito al sesto periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" le seguenti "ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo".

In questo modo si sta tentando a togliere incertezza all'intervento di demolizione e ricostruzione, offrendo la possibilità di restare dentro la definizione di ristrutturazione edilizia anche nel caso di modifica di sagoma, volume, sedime, caratteristiche plano-volumetriche,...in presenza di vincoli di cui all'art. 142 del D.L.gs. n. 42/2004, ovvero in aree tutelate.

Dimenticato, però, completamente l'art. 136 del Codice dei beni culturali che tutela:

  1. "le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  2. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  4. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Il permesso di costruire

Altra modifica riguarda l'art. 10, comma 1, lettera c), in cui alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria".

Stesse problematiche dell'art. 3, comma 1, lettera d), in cui si dimenticano i vincoli di cui all'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004.

Possibile soluzione

L'inserimento di questa modifica nel testo di legge di conversione del D.L. n. 17/2022 rappresenta un grimaldello per sfondare la barriera ideologica venutasi a creare su una problematica che in realtà non dovrebbe neanche esistere.

Il Testo Unico Edilizia dovrebbe esclusivamente definire l'ambito di applicazione degli interventi edilizi senza entrare nel merito di problematiche che non competono a questa norma o agli Sportelli Unici per l'Edilizia, ma al Codice dei beni culturali e alle Soprintendenze.

Il discorso, in realtà, è più semplice di quel che si può pensare: se un intervento di demolizione e ricostruzione in area vincolata è autorizzato dalla soprintendenza, andarlo a "spostare" da ristrutturazione edilizia a nuova costruzione solo perché sono state apportate modifiche di sagoma, volumetria, sedime, caratteristiche...vuol dire solo non incentivare il recupero edilizio e la buona architettura.

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