Sanatoria abusi edilizi in zona sismica: si può fare?

La Cassazione entra nel merito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria nel caso di abusi edilizi in zona sismica

di Redazione tecnica - 09/09/2021

Aumento di volumetria, realizzazione di coperture e tettoie, interventi su strutture esistenti sono tra gli abusi edilizi riscontrabili sul territorio, anche nelle cosiddette zone sismiche. Su di essi, è possibile richiedere il permesso di costruire in sanatoria? E se sì, come fare?

Sanatoria abusi edilizi in zona sismica: nuovo intervento della Cassazione

Lo specifica bene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32865/2021, inerente la realizzazione di lavori edilizi in violazione di norme antisismiche. Nel caso in esame, il giudice in appello aveva condannato la ricorrente per avere eseguito, in violazione delle norme antisismiche e senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilità, senza dare il preavviso prescritto al competente ufficio del Genio Civile e senza richiedere e ottenere la prevista autorizzazione scritta dal predetto ufficio del Genio Civile, le seguenti opere:

  • manutenzione straordinaria del tetto di copertura, mediante sostituzione;
  • opere strutturali con nuova copertura, realizzata attraverso la messa in opera di struttura in profilati, con conseguente aumento della volumetria esistente.

Gli interventi per altro sono stati effettuati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico (zona A- centro storico), senza la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza.

Interventi edilizi in zona sismica: cosa prevede la normativa

Come ha ben specificato la Cassazione, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato:

  • deve essere previamente denunciato al competente ufficio per consentire i preventivi controlli;
  • necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, indipendentemente:
    • dalla natura dei materiali usati;
    • dalla tipologia delle strutture realizzate;
    • dalla natura pertinenziale o precaria;
  • in assenza di titolo abilitativo prevede l'applicazione delle relative sanzioni.

Tale disciplina non si applica soltanto agli interventi di semplice manutenzione ordinaria.

In questo caso, la sostituzione del manto di copertura del tetto, che astrattamente potrebbe rientrare negli interventi di manutenzione ordinaria, era stata realizzata con pannelli, in sostituzione delle originarie tegole, così da determinare una alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche originarie del fabbricato e configurando, già solo per questo, un'ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività.

Manutenzione straordinaria in area vincolata: il ruolo della Soprintendenza

La Cassazione è anche entrata nel merito del vincolo paesaggistico a cui è sottoposta la zona in cui si trova l’immobile: come previsto dalla normativa, la realizzazione in zona A di opere straordinarie, come appunto la sostituzione della copertura in tegole con pannelli metallici autoportanti isolpack e la sostituzione di travi in legno con una intelaiatura in metallo, necessita del preventivo parere favorevole della Soprintendenza, a prescindere dalla natura degli interventi e dalla data di costruzione dell’edificio.

Non rileva infatti il fatto che l’edificio, costruito nel 1962, sia entrato in Zona A successivamente con la legge n. 765 del 1967, perché tale normativa ha solo esteso a tutto il territorio comunale quell'obbligo di autorizzazione dalla Soprintendenza, che per i centri urbani era già stato introdotto dall'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Oltretutto, il titolo abilitativo dalla Soprintendenza è necessario perché la costruzione ha subito nel tempo consistenti mutazioni e ampliamenti che avrebbero richiesto il permesso di costruire.

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