Sanatoria entro i 150 mt da corso d'acqua: condizioni per il suo rilascio

Il TAR Lazio specifica i casi in cui è possibile procedere con il condono edilizio in caso di abusi commessi in zona a vincolo paesaggistico

di Redazione tecnica - 10/05/2022

Il condono in zona soggetta a vincolo paesaggistico è possibile oppure no? Dipende dalla tipologia di abuso da sanare, come spiega il TAR Lazio con la sentenza n. 5321/2022, con la quale sono stati anche ribaditi i limiti per le costruzioni entro i 150 metri da un corso d’acqua.

Sanatoria e vincolo paesaggistico: la sentenza del TAR

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato contro il diniego di sanatoria edilizia presentata ai sensi del D.L. n. 269/2003 (cd. “Terzo Condono Edilizio”) per la realizzazione di una serra su un terreno situato in area sottoposta al vincolo paesistico ex art. 142 comma 1 lett. C) del D. lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in quanto all’interno della fascia di rispetto di un corso d’acqua.

Secondo la parte ricorrente, la serra costituiva un’opera minore suscettibile di sanatoria, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’art. 32, comma 26, lett. a), l. n. 326/2003. Il Comune invece aveva negato la sanatoria in quanto il corso d’acqua sarebbe stato affluente diretto di un altro fiume iscritto negli elenchi delle acque pubbliche.

Nel valutare il caso, il TAR ha preliminarmente ricordato quanto disposto dall’art. 142, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 42/2004, il quale afferma che sono di interesse paesaggistico “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.

Vincolo di inedificabilità assoluta

Entro la fascia di rispetto di 150 metri opera un “vincolo di inedificabilità assoluta, posto a protezione del corso dell'acqua e funzionalizzato proprio ad evitare costruzioni in tale area particolarmente vulnerabile sotto il profilo paesaggistico”. Non solo: come ribadito anche dalle norme regionali, "sono da considerare sottoposti a vincolo paesaggistico i corsi d’acqua iscritti negli elenchi provinciali e gli affluenti del primo ordine (affluenti diretti)”.

Dato che il corso d’acqua in questione è un affluente di primo ordine di un corso d’acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, esso è sottoposto al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 42/2004, ostativo al rilascio della sanatoria edilizia. ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003.

Sanatoria solo per alcuni interventi

Non solo: la serra non è sanabile ai sensi dell’art. 32, comma 26, lett. a), l. n. 326/2003 perché nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo sono suscettibili di sanatoria esclusivamente gli interventi abusivi di restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria.

In questo caso invece l’intervento per cui è stata richiesta la sanatoria è una serra di oltre 120 mq, che assume la consistenza di una nuova costruzione non condonabile, in ragione della esistenza del vincolo paesaggistico.

Il ricorso è stato quindi respinto, ribadendo il vincolo di inedificabilità assoluta esistente entro la fascia di 150 metri da un corso d’acqua principale o affluente diretto, ragion per cui è possibile solo procedere con la sanatoria in caso di restauro e risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001 o di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lettera b), del T.U. Edilizia.

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