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Sanatoria semplificata post Salva Casa, l’effetto sanante in difetto di Autorizzazione Paesaggistica

La procedura di sanatoria semplificata delle opere in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 post Decreto Salva Casa

di Donatella Salamita - 03/01/2025

Il potere sanante del silenzio-assenso per la compatibilità paesaggistica

Con l’introduzione dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, è stato previsto un meccanismo che consente la regolarizzazione delle difformità parziali e delle variazioni essenziali attraverso un regime di sanatoria differente rispetto a quello dell’art. 36, soprattutto con riferimento all’Autorizzazione Paesaggistica.

In questo contesto, infatti, dopo il decorso di un termine massimo di centottanta giorni, si forma il silenzio-assenso che consente al dirigente dell’ufficio tecnico comunale di concludere il procedimento, contrariamente al regime ordinario per l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica.

Come già evidenziato, con l’art. 36-bis, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può agire autonomamente in merito alla compatibilità paesaggistica, e secondo l’illustrato iter previsto dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è possibile stabilire che:

  1. ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, il tecnico comunale può procedere autonomamente se, trascorsi centottanta giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire o dalla SCIA (entrambi in sanatoria), si forma il silenzio-assenso in merito ai vincoli paesaggistici;
  2. ai sensi dell’art. 146 del d. lgs 42/2004, il Comune può rilasciare l’Autorizzazione Paesaggistica “in via sostitutiva” solo su delega della Regione, ma solo dopo il decorso dei termini previsti.

La differenza tra i due scenari è significativa: l’art. 36-bis consente una gestione semplificata per regolarizzare interventi abusivi che, pur comportando aumenti di superficie e volumi, risultano meno onerosi rispetto all’iter ordinario di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. In quest’ultimo caso, infatti, si richiede l’acquisizione di pareri esterni oltre a quello dell’ente locale, che può procedere autonomamente attraverso il tecnico comunale.

Un aspetto rilevante riguarda l’eccezione relativa alla mancata acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica, che si forma attraverso il silenzio-assenso, anziché con l’istruttoria da parte dell’organo competente.

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